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Sentenza

Sentenza n. 741/2026 - Venezia, Sezione 2

per l’annullamento in parte qua - dei permessi di costruire n. Cod. 00691140248-22112022-1747 Pratica: 22P0510337 del 9 giugno 2023; Cod. 00691140248-17032022 Pratica: 22P0121944 del 23 novembre 2022; Cod. 00691140248-24022023-0805 Pratica: 23P0086909 del 6 giugno 2023; Cod. 00691140248-03102022-1730 Pratica: 22P0496601 del 14 giugno 2023; Cod. 00691140248-04072022-1045 Pratica: 22P0321797 del 21 aprile 2023; Id. SUAP: 00691140248-22112022-1724 Pratica 22P0510269 del 7 giugno 2023; riguardanti la realizzazione di edifici ad uso residenziale rispettivamente sui lotti 1, 2, 3, 4, 6, 8 del piano di lottizzazione “Braglio 1” limitatamente alla parte di essi in cui viene determinato il contributo di costruzione per complessivi euro 171.177,88; - della determinazione Cod. 00691140248-22112022-1747 Pratica: 22P0510337 datata 30 ottobre 2023 adottata dal Responsabile SUE SUAP del Comune di Malo (VI) notificata in pari data nella parte in cui è stato espresso il parziale diniego dell’istanza di ricalcolo del contributo di costruzione originariamente determinato dalle suddette domande di permesso di costruire; - per quanto occorrer possa, dell’art. 4, punto 2, regolamento edilizio comunale nella parte in cui prevede l’esonero dal conteggio del volume edificabile del “[…] volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo di 1,0mq/10mc e comunque non superiore a mc 45 per singola unità immobiliare (alloggio, ufficio, laboratorio, ecc) purché assoggettate a vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto”, la cui applicazione sembra abbia costituito il presupposto del parziale diniego delle istanze di rideterminazione del contributo di costruzione formulate dalla ricorrente; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto e/o conseguente allo stato non conosciuto

Giustizia amministrativa202400056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permessi di costruire e determinazione comunale relativi alla quantificazione del contributo di costruzione per sei edifici residenziali, nonché disposizione del regolamento edilizio comunale sullo scomputo dei volumi destinati ad autorimesse e parcheggi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, limitatamente alla determinazione del contributo di costruzione, sei permessi di costruire relativi a edifici residenziali realizzati sui lotti 1, 2, 3, 4, 6 e 8 del piano di lottizzazione “Braglio 1”, nonché la successiva determinazione comunale che aveva parzialmente respinto l’istanza di ricalcolo e, in via subordinata, l’art. 4, punto 2, settimo alinea, del regolamento edilizio comunale. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione degli artt. 41-sexies della legge n. 1150/1942 e 11, comma 1, della legge n. 122/1989, sostenendo che i parcheggi pertinenziali obbligatori, nella misura minima di un metro quadrato ogni dieci metri cubi di costruzione, dovessero essere integralmente esclusi dal contributo di costruzione. In secondo luogo, ha contestato il computo, ai fini del contributo, di alcune superfici qualificate dal Comune come “portici”, deducendo la violazione dell’art. 16 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 82, comma 4, l.r. Veneto n. 61/1985 e degli artt. 2 e 3 del d.m. n. 801/1977, oltre a travisamento, erronea valutazione dei fatti e difetto di presupposto. In terzo luogo, ha contestato l’applicazione e, in subordine, la legittimità dell’art. 4, punto 2, del regolamento edilizio, che subordinava lo scomputo dei volumi destinati a parcheggio alla costituzione di un vincolo pertinenziale registrato e trascritto e lo limitava a un metro quadrato ogni dieci metri cubi e comunque a 45 metri cubi per unità abitativa. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per acquiescenza e sopravvenuta carenza di interesse, sostenendo che la società, dopo la proposizione del ricorso, aveva costituito il vincolo pertinenziale e ottenuto rimborsi o rideterminazioni del contributo.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione preliminare del Comune. La costituzione del vincolo pertinenziale successivamente alla proposizione del ricorso, anche se aveva determinato ricalcoli del contributo, non costituiva acquiescenza agli atti impugnati né faceva venir meno l’interesse alla decisione. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché l’esonero dal contributo di costruzione non riguarda indistintamente tutti i parcheggi realizzati nell’ambito di una nuova costruzione, ma soltanto i parcheggi pertinenziali realizzati in attuazione dell’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, nella misura minima legislativamente prevista, oppure le autorimesse interrate realizzate ai sensi dell’art. 9 della legge n. 122/1989 per edifici preesistenti. I parcheggi pertinenziali obbligatori sono gratuiti, mentre quelli realizzati in eccedenza rispetto alla misura minima sono onerosi, salvo che ricorrano le condizioni proprie delle opere di urbanizzazione previste da strumenti urbanistici attuativi. Il secondo motivo è stato respinto perché le superfici qualificate come portici, per la loro larghezza di 1,5 metri e per il loro inserimento nella sagoma degli edifici, incidevano sul territorio e determinavano un aggravamento del carico urbanistico. Tale incidenza è sufficiente a giustificare l’esigibilità del contributo di costruzione, anche senza la produzione di nuova volumetria e indipendentemente dalla denominazione formale delle strutture. Il terzo motivo è stato respinto perché la disposizione regolamentare comunale è stata ritenuta applicabile anche alle nuove costruzioni e diretta a delimitare l’area di esenzione dal contributo. Il limite di un metro quadrato ogni dieci metri cubi, con soglia massima di 45 metri cubi per unità abitativa e subordinazione al vincolo pertinenziale registrato e trascritto, è stato considerato ancorato a criteri logici e ragionevoli e non affetto dai dedotti vizi di legittimità. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna della società al pagamento di 2.500 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 41-sexies legge 1150/1942

    La disposizione individua lo standard minimo di parcheggi pertinenziali per le nuove costruzioni; l’esonero dal contributo opera per i parcheggi realizzati in attuazione di tale previsione e nella misura minima legislativamente imposta.

  • art. 11, comma 1, legge 122/1989

    il contributo di concessione non è dovuto: per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici

    La gratuità non si estende a tutti i parcheggi realizzati in occasione di nuove costruzioni, ma opera nei limiti delle specifiche fattispecie previste dalla legge.

  • art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale disposizione che prevede l’esonero dal contributo di costruzione per determinate opere; non consente lo scomputo generalizzato dei parcheggi eccedenti lo standard pertinenziale obbligatorio.

  • art. 16 d.P.R. 380/2001

    Il contributo di costruzione è dovuto in relazione a titoli edilizi che determinano un’incidenza sul territorio e un aggravamento del carico urbanistico, anche quando non producano nuova volumetria.

  • art. 82, comma 4, l.r. Veneto 61/1985

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al computo della superficie complessiva rilevante per gli oneri di urbanizzazione; la censura è stata respinta perché le superfici controverse incidevano comunque sul carico urbanistico.

  • artt. 2 e 3 d.m. 801/1977

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere il diverso computo delle superfici dei portici; il TAR ha ritenuto decisiva l’incidenza concreta delle strutture sul territorio.

  • art. 4, punto 2, settimo alinea, regolamento edilizio comunale

    volume relativo agli spazi adibiti ad autorimesse, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/89, sino ad un massimo di 1,0mq/10mc e comunque non superiore a mc 45 per singola unità immobiliare (alloggio, ufficio, laboratorio, ecc) purché assoggettate a vincolo di pertinenzialità registrato e trascritto

    La disposizione è applicabile anche alle nuove costruzioni e delimita ragionevolmente l’area di esenzione dal contributo mediante il doppio limite quantitativo e la condizione del vincolo pertinenziale registrato e trascritto.

  • art. 9 legge 122/1989

    Richiamato dalla disposizione regolamentare in tema di autorimesse e parcheggi pertinenziali; il regolamento comunale è stato ritenuto coerente con la finalità di delimitare lo scomputo dal contributo.

Massime di principio

  • L’esonero dal contributo di costruzione per i parcheggi realizzati nell’ambito di una nuova costruzione non è generalizzato: riguarda i parcheggi pertinenziali realizzati in attuazione dello standard minimo previsto dall’art. 41-sexies della legge n. 1150/1942, mentre i parcheggi eccedenti tale misura restano onerosi, salvo che costituiscano opere di urbanizzazione previste da strumenti urbanistici attuativi.
  • La gratuità dei parcheggi pertinenziali obbligatori prescinde dalla loro collocazione al piano terreno, nel sottosuolo o in superficie, ma richiede che essi siano effettivamente riconducibili alla fattispecie legale dello standard pertinenziale e non siano realizzati in eccedenza rispetto alla misura minima.
  • Il contributo di costruzione può essere richiesto anche per superfici che non producano nuova volumetria, quando le loro caratteristiche e il loro inserimento nell’edificio determinino un’incidenza concreta sul territorio e un aggravamento del carico urbanistico.
  • Ai fini del contributo di costruzione, la qualificazione formale di una struttura come “portico” non è decisiva: rilevano le sue caratteristiche concrete, la dimensione e l’inserimento nella sagoma dell’edificio, ove tali elementi evidenzino un’incidenza urbanistica non irrilevante.
  • È legittima una disciplina regolamentare comunale che subordini lo scomputo dei volumi destinati a parcheggio alla costituzione e trascrizione del vincolo pertinenziale e lo limiti mediante parametri quantitativi ragionevoli, purché tali limiti siano diretti a calibrare l’esenzione in relazione alla realtà territoriale e alle esigenze dell’ente locale.

Come è indicizzato

MaterieContributo di costruzione e oneriQualificazione degli interventiInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

Testo integrale

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