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Sentenza

Sentenza n. 2729/2026 - Napoli, Sezione 9

Per l’annullamento A) quanto al ricorso principale: - della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021; - del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale; - della delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata; - di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; B) quanto ai motivi aggiunti depositati il 21 aprile 2023: - della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021; - del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale; - delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata; - della delibera n. -OMISSIS- recante esclusione dal concorso pubblico indetto dall’ASL di Caserta; di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente; C) quanto ai motivi aggiunti depositati il 25 maggio 2023: - della delibera n.-OMISSIS- indizione di avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale della dirigenza e del comparto, ruolo sanitario, riservato a coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, comma 268, lettera b), legge 234 del 2021; - del bando di concorso nella parte in cui prevede che non saranno considerati utili i contratti stipulati con rapporto di lavoro non subordinato, ai sensi dell’art. 15 octies del d.lgs. 502/92 e ss..m.ii., né i contratti con rapporto di lavoro libero professionale; - della delibera n.-OMISSIS- la stessa ASL di Caserta ha indetto una procedura concorsuale per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di posti di personale del comparto, riservato ai sensi dell’art. 20 comma 2 del d.lgs. 75/2017, includendo anche le prestazioni eseguite come Collaborazione coordinata e continuata; - della delibera n. -OMISSIS- recante esclusione dal concorso pubblico indetto dall’ASL di Caserta; - della delibera n-OMISSIS- dell’ASL di Caserta recante approvazione della graduatoria e nomina vincitori - di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202206105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: bandi e atti di una procedura di reclutamento riservata al personale sanitario con almeno diciotto mesi di servizio subordinato a tempo determinato, nonché esclusione della ricorrente e successiva approvazione della graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, infermiera presso l'ASL dal 2018 al 2022, ha impugnato il bando e gli atti successivi della procedura di reclutamento prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, lamentando che non fossero computabili, ai fini del requisito dei diciotto mesi di servizio, i periodi svolti mediante contratti di collaborazione a progetto ex art. 15-octies del d.lgs. n. 502/1992. Ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, sostenendo che la disposizione non avrebbe limitato la procedura ai soli rapporti di lavoro subordinato; 2) la natura sostanzialmente subordinata dei rapporti formalmente qualificati come collaborazioni a progetto; 3) irragionevolezza della scelta dell'ASL di bandire, contestualmente, una diversa procedura riservata ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, aperta anche alle collaborazioni coordinate e continuative, mentre il bando impugnato escludeva i rapporti non subordinati. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il provvedimento di esclusione e la graduatoria finale, per illegittimità derivata.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021, nella versione applicabile ratione temporis, circoscriva espressamente la procedura al personale sanitario e sociosanitario reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali e che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale. L'espressione "alle dipendenze" implica un rapporto di subordinazione; pertanto è legittima la clausola del bando che esclude i contratti non subordinati e quelli libero-professionali. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che la ricorrente non aveva provato concretamente, per gli anni 2018-2022, la sussistenza degli indici della subordinazione. I contratti prodotti qualificavano espressamente il rapporto come collaborazione a progetto, escludevano il vincolo di subordinazione e prevedevano l'assenza di istituti tipici del lavoro subordinato, quali ferie, congedi per malattia e orario di lavoro; il badge aveva soltanto funzione di misurazione del conseguimento degli obiettivi progettuali. È stato quindi ritenuto non assolto l'onere probatorio gravante sulla ricorrente. Quanto al terzo motivo, il TAR ha escluso l'irragionevolezza della contestuale indizione di due procedure di stabilizzazione, poiché fondate su disposizioni normative diverse, rivolte a forme diverse di precariato, dirette a soddisfare esigenze organizzative differenti e caratterizzate da un diverso numero di posti; inoltre, la seconda procedura era aperta anche alla partecipazione della ricorrente. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 268, lettera b), l. 234/2021

    personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali

    La disposizione limita la procedura di reclutamento al personale assunto a tempo determinato mediante procedure concorsuali e che abbia maturato almeno diciotto mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale; il requisito presuppone un rapporto di lavoro subordinato.

  • art. 15-octies d.lgs. 502/1992

    Disciplina i rapporti di collaborazione a progetto utilizzati dalla ricorrente, che i contratti qualificavano come non subordinati e privi degli istituti tipici del lavoro dipendente.

  • art. 20, comma 2, d.lgs. 75/2017

    Costituisce il diverso fondamento normativo della contestuale procedura di stabilizzazione, rivolta a una differente forma di precariato e aperta anche alla partecipazione della ricorrente.

  • art. 2904 c.c.

    La sussistenza dell'elemento della subordinazione nel rapporto di lavoro deve essere individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale

    Il giudice richiama la necessità di verificare in concreto gli indici sintomatici della subordinazione; la loro allegazione e prova gravava sulla ricorrente.

Massime di principio

  • La procedura di reclutamento prevista dall'art. 1, comma 268, lettera b), della legge n. 234/2021 è riservata al personale sanitario e sociosanitario reclutato a tempo determinato mediante procedure concorsuali e che abbia maturato il periodo minimo di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale; il requisito del servizio alle dipendenze presuppone un rapporto di lavoro subordinato e non comprende, di per sé, collaborazioni a progetto, collaborazioni coordinate e continuative o rapporti libero-professionali.
  • La qualificazione formale di un rapporto come collaborazione non impedisce in astratto l'accertamento giudiziale della subordinazione, ma chi invoca il computo del servizio deve fornire elementi concreti relativi agli indici sintomatici della subordinazione, quali continuità, collaborazione e inserimento nell'organizzazione datoriale.
  • La previsione contrattuale dell'assenza di subordinazione, insieme all'esclusione di ferie, congedi per malattia e orario di lavoro e alla limitazione del badge alla misurazione degli obiettivi progettuali, costituisce un elemento contrario alla configurabilità di un rapporto subordinato, se non superato da adeguata prova di segno opposto.
  • Non è irragionevole che un'azienda sanitaria indicca contestualmente procedure di stabilizzazione fondate su diverse disposizioni normative e rivolte a differenti forme di precariato, quando le procedure rispondono a esigenze organizzative diverse e la procedura alternativa resta accessibile al soggetto interessato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsi
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoProporzionalità e ragionevolezza

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