Cassazione Penale, Ordinanza n. 31415/2026 del 14/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per errore materiale o di fatto ex art. 625-bis c.p.p. contro un'ordinanza della Prima Sezione penale della Corte di cassazione che aveva riqualificato in opposizione l'impugnazione proposta dal pubblico ministero avverso l'ordinanza della Corte di appello di Salerno, emessa quale giudice dell'esecuzione. La decisione dell'esecuzione aveva sospeso l'ordine di esecuzione delle pene nei confronti del ricorrente per dubbi sulla sua identità fisica. Il motivo di ricorso deduce che la Corte di cassazione sarebbe incorsa in errore nel ritenere che la decisione della Corte territoriale fosse stata adottata de plano, mentre essa era stata pronunciata a seguito di udienza camerale partecipata del 27 gennaio 2026; tale errore avrebbe inciso sulla riqualificazione dell'impugnazione del pubblico ministero in opposizione all'esecuzione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato che, al momento della proposizione del ricorso, non risultava ancora depositata la motivazione dell'ordinanza impugnata; pertanto, il dedotto errore non poteva essere validamente scrutinato senza una valutazione della motivazione stessa. Ne è derivata l'inammissibilità per genericità dell'impugnazione, poiché i requisiti del gravame devono essere apprezzabili sulla base del provvedimento nel suo complesso, comprensivo di dispositivo e motivazione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ma l'impugnazione è inammissibile se censura un provvedimento la cui motivazione non è ancora depositata e quindi non consente di verificare ex ante la decisività dell'errore denunciato.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. presuppone che l'errore dedotto sia verificabile sulla base del provvedimento impugnato nel suo complesso; non è sufficiente una censura che richieda una valutazione postuma o ipotetica della futura motivazione.
- L'ammissibilità di un'impugnazione deve essere valutata ex ante, sulla base di un provvedimento già completo di dispositivo e motivazione; se la motivazione non è ancora depositata, il ricorso che pretenda di isolare un errore non è specifico e risulta generico.
- Quando il giudizio di inammissibilità del ricorso è pronunciato, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo il regime previsto dall'art. 616 c.p.p.
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