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Sentenza

Sentenza n. 1272/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600716

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento di archiviazione dell’istanza di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, motivato dalla mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’archiviazione dell’istanza presentata in suo favore dalla datrice di lavoro, lamentando errore di diritto e violazione degli artt. 22, comma 6, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, oltre a carenza di motivazione. Ha dedotto che la Prefettura, non inviando il preavviso, gli avrebbe impedito di dimostrare che il ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno sottoscritto fosse dovuto a forza maggiore o comunque a cause non imputabili al lavoratore. Il ricorrente affermava di avere appreso dell’archiviazione il 30 marzo 2026. Il ricorso fu notificato il 29 maggio 2026 e depositato il 24 luglio 2026.

La decisione

Il TAR, dopo aver avvisato le parti della possibile irricevibilità, ha dichiarato il ricorso irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a. Il deposito è avvenuto il cinquantaseiesimo giorno dal perfezionamento della notificazione, oltre il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 45 c.p.a.; il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative al preavviso, alla forza maggiore e alla motivazione. Nulla sulle spese, poiché l’Amministrazione non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso è, effettivamente, irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a., avendo il ricorrente proceduto al suo deposito oltre il termine “perentorio di trenta giorni” che l’art. 45 c.p.a. fa decorrere “dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.

    La violazione del termine di deposito comporta l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 45 c.p.a.

    Il ricorso è, effettivamente, irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a) del c.p.a., avendo il ricorrente proceduto al suo deposito oltre il termine “perentorio di trenta giorni” che l’art. 45 c.p.a. fa decorrere “dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”.

    Il termine perentorio di trenta giorni per il deposito decorre dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso è irricevibile quando viene depositato oltre il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal perfezionamento per il destinatario dell’ultima notificazione.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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