Sentenza del 25/01/2022 n. 2039 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento Ici per il periodo 2006-2011 relativi a un terreno edificabile in comproprietà con il fratello. Il ricorso in Cassazione articolava tre motivi: (1) censura procedurale per violazione degli artt. 22 e 53 D.Lgs. n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto ammissibile l'appello del Comune nonostante la mancata produzione della ricevuta di spedizione dell'atto (l'avviso di ricevimento prodotto non riportava la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale); (2) censura sostanziale ex D.Lgs. n. 504/1992 art. 2 lett. b), sostenendo che il terreno, pur classificato edificabile nello strumento urbanistico, era stato dall'amministrazione comunale valutato con valore di mercato pari a zero in conseguenza dell'evento alluvionale del 3 luglio 2006 e delle determinazioni comunali che ne avevano rilevato l'inedificabilità per alto rischio idrogeologico; (3) censura sulla mancata decisione circa l'eccessività del valore attribuito al terreno dagli avvisi di accertamento (63 euro/mq) rispetto alla perizia di parte.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbite le restanti censure. Ha affermato che l'avviso di ricevimento allegato dal Comune non era idoneo a provare la tempestività della spedizione in mancanza della stampigliatura meccanografica o del timbro datario dell'ufficio postale o di certificazione dell'agente postale che attestasse la spedizione entro il termine. Poiché la data di consegna risultava dall'avviso successiva al termine decadenziale, l'appello comunale è stato dichiarato inammissibile; la sentenza di primo grado favorevole al contribuente è quindi passata in giudicato. La Corte ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio e ha condannato il Comune al pagamento delle spese processuali liquidate in favore del ricorrente.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53
Norme processuali sul termine e sulle modalità di impugnazione in materia tributaria: la Corte ha applicato il principio secondo cui la prova della tempestività della notifica postale richiede la ricevuta di spedizione o, in alternativa, un avviso di ricevimento riportante la data di spedizione attestata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; in mancanza, occorre certificazione dell'agente postale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b)
Norma sul presupposto impositivo Ici relativa alle aree fabbricabili: la Commissione regionale aveva ritenuto l'imposizione legittima in quanto l'area risultava inserita come edificabile nello strumento urbanistico, indipendentemente dalla temporanea inedificabilità; la Cassazione non si è pronunciata sul merito di questa valutazione, avendo deciso sul profilo procedurale.
Regole comunali (Delib. consiliare n. 29/2010; Determ. n. 64/2011; art. 13 quater Reg.Ici)
Atti e norme locali che, in seguito all'evento alluvionale, hanno attribuito un valore di mercato pari a zero ad alcune aree ritenute inedificabili per rischio idrogeologico: il ricorrente ne aveva chiesto la considerazione ai fini dell'esenzione/valutazione, ma la Corte di legittimità non ha esaminato il punto dopo aver deciso per l'inammissibilità dell'appello comunale.
Giurisprudenza di legittimità (Cass. SSUU n. 13452/2017)
Principio richiamato dalla Corte: l'avviso di ricevimento può sostituire la ricevuta di spedizione solo ove contenga una data di spedizione asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario; altrimenti non prova la tempestività della spedizione.
Massime di principio
- Per le notifiche dirette tramite servizio postale, allegare sempre la ricevuta di spedizione; se si deposita l'avviso di ricevimento, assicurarsi che riporti la stampigliatura meccanografica o il timbro datario dell'ufficio postale o una certificazione dell'agente postale sulla data di spedizione.
- Se la data di consegna risulta successiva al termine di impugnazione, l'unico modo per dimostrare la tempestività è la prova certa della data di spedizione nei modi sopra indicati; senza ciò l'impugnazione/appello rischia di essere dichiarato inammissibile.
- La classificazione urbanistica come area edificabile costituisce di regola presupposto per l'imposizione Ici, ma misure amministrative che riconoscano l'inedificabilità e attribuiscano valore zero devono essere documentate e dedotte tempestivamente in giudizio per essere valutate sul merito.
- Quando si contesta il valore catastale o il valore posto a base di accertamento, bisogna produrre perizie e prove specifiche e sollecitare una pronuncia motivata sul punto: la mancata decisione su questioni rilevanti può costituire motivo di gravame, ma resta secondaria se sussistono questioni procedurali decisive.
- Le amministrazioni comunali devono curare attentamente la prova della regolarità delle notifiche degli atti impositivi e degli atti di gravame per evitare decadenze e conseguenti condanne alle spese.
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