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Sentenza

Sentenza del 17/04/2018 n. 1752 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Pubblicità - Distributori automatici - Messaggi relativi all'attività svolta - Concorrente fine pubblicitario - Superficie inferiore a 5 mq - Imposta pubblicità - Esenzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità delle scritte e dei messaggi presenti sulle cabine automatiche per fototessere. Il punto centrale è stabilire se tali messaggi, pur potendo avere anche una finalità pubblicitaria, costituiscano mezzi di indicazione della sede o del luogo in cui viene svolta l'attività tramite distributori automatici. In tal caso, la cabina può essere considerata sede dell'attività d'impresa e opera l'esenzione dall'imposta quando la superficie complessiva dei messaggi non supera 5 mq. Restano esclusi dal computo i cartelli contenenti mere istruzioni per l'uso.

La decisione

È stato affermato che le scritte relative all'attività svolta sulle cabine automatiche per fototessere non sono soggette all'imposta sulla pubblicità se la superficie non supera 5 mq. La presenza di una concorrente finalità pubblicitaria non fa venir meno l'esenzione, purché i messaggi siano collegati all'indicazione del luogo di esercizio dell'attività e siano rispettati i limiti dimensionali previsti. I cartelli recanti esclusivamente istruzioni d'uso non rilevano ai fini del calcolo della superficie.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità

    Esenzione per i mezzi pubblicitari di superficie complessiva non superiore a 5 mq

    Le insegne o i messaggi relativi all'attività svolta presso una cabina automatica sono esenti dall'imposta quando la superficie complessiva non supera 5 mq, anche se presentano incidentalmente una finalità promozionale.

  • Principio relativo alle sedi di attività esercitate tramite distributori automatici

    Quando il servizio al pubblico è svolto attraverso un distributore automatico, il distributore o la cabina può essere qualificato come sede dell'attività d'impresa. Le scritte che indicano tale attività possono quindi beneficiare del regime previsto per le insegne di esercizio.

Massime di principio

  • Per valutare l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità occorre distinguere tra messaggi promozionali autonomi e indicazioni collegate al luogo in cui l'attività viene esercitata.
  • Un distributore automatico o una cabina destinata all'erogazione di servizi può costituire una sede dell'attività, anche se non è un locale tradizionale.
  • La presenza di una finalità pubblicitaria indiretta o concorrente non esclude automaticamente l'esenzione prevista per le insegne di esercizio.
  • Il limite dimensionale di 5 mq è determinante: se viene superato, l'esenzione può venir meno secondo la disciplina applicabile.
  • Le istruzioni meramente operative sull'uso del distributore o della cabina non devono essere considerate messaggi pubblicitari ai fini del calcolo della superficie imponibile.

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