Cassazione Civile, Ordinanza n. 34511/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (procuratore speciale)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Palermo deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Nel ricorso la parte ha anche dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata in data 26 maggio 2020, ma ha depositato solo copia autentica della decisione, senza la relata di notificazione; dagli atti non risultava che tale documentazione fosse stata prodotta nemmeno dalla controparte, rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rilevando il mancato deposito, nel termine di legge, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione, nonostante la ricorrente avesse espressamente allegato di aver ricevuto la notificazione della decisione. La Corte ha richiamato la funzione del deposito, ossia consentire il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e sul rispetto del termine breve, osservando che l'improcedibilità non è esclusa dal diritto di difesa dell'art. 24 Cost. perché la norma impone soltanto il rispetto delle forme processuali. Poiché la controparte non ha svolto difese, non è stata pronunciata alcuna condanna alle spese; è stato invece dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti
è il vizio denunciato dalla ricorrente, ma non viene scrutinato nel merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile per un vizio preliminare di deposito.
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
deposito della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione
l'onere di deposito della sentenza notificata, con la relata, è requisito processuale funzionale al controllo della tempestività dell'impugnazione; il suo mancato assolvimento determina improcedibilità quando il ricorrente dichiari o alleghi la notificazione della sentenza.
art. 369, comma 1, c.p.c.
entro il termine di cui al 1° co.
il deposito deve avvenire nel termine perentorio previsto per l'improcedibilità del ricorso.
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore di manifesta infondatezza e per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 24 Cost.
la Corte esclude che la disciplina dell'art. 369 c.p.c. leda il diritto di difesa, perché si limita a imporre il rispetto delle forme processuali.
art. 285 c.p.c.
richiamato per la relata di notificazione della sentenza ai fini del deposito in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è il parametro di riferimento per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente afferma o presuppone che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, deve depositare entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c. la copia autentica della decisione munita della relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- La verifica della tempestività dell'impugnazione rispetto al termine breve è tutelata come esigenza pubblicistica, non disponibile dalle parti, e giustifica l'onere documentale previsto dall'art. 369 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica può essere esclusa solo se tale documentazione risulti comunque già nella disponibilità del giudice, ad esempio perché prodotta dalla parte controricorrente o acquisita dal fascicolo d'ufficio.
- La sanzione processuale dell'improcedibilità per inosservanza delle forme di deposito non viola il diritto di difesa, poiché l'accesso alla tutela giurisdizionale resta subordinato al rispetto delle modalità previste dal codice di rito.
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