Cassazione Civile, Ordinanza n. 29646/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l’amministrazione finanziaria ha chiesto l’imposta di registro e l’imposta di bollo su somme corrisposte in occasione di una cessione volontaria di terreni inserita in una procedura espropriativa. In particolare, erano in discussione: a) l’imposta applicabile alle indennità aggiuntive riconosciute ai proprietari per deprezzamento della proprietà residua e per soprassuoli; b) l’imposta applicabile all’indennità di occupazione d’urgenza; c) la spettanza dell’esenzione da bollo; d) la regolazione delle spese di lite. I ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, la violazione della disciplina sull’imposta di registro e sul testo unico espropri, sostenendo che le indennità aggiuntive e quella di occupazione d’urgenza non dovessero essere tassate al 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ma come quietanze o comunque con diverso regime agevolato; hanno inoltre invocato l’esenzione da imposta di bollo e censurato la condanna alle spese di primo grado.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretto assoggettare al 3% ex art. 9 della Tariffa, parte I, d.P.R. n. 131/1986 sia le indennità aggiuntive connesse alla cessione volontaria in ambito espropriativo, sia l’indennità di occupazione d’urgenza, qualificandole come prestazioni patrimoniali onerose e non come quietanze. Ha escluso inoltre che l’esenzione fiscale prevista per gli atti espropriativi riguardanti lo Stato si estenda a un consorzio privato, anche se concessionario o coinvolto in un’attività pubblica. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta la condanna della parte soccombente e inammissibile/infondato il rilievo sulla compensazione e sulla quantificazione, per genericità della censura. Le spese del giudizio di cassazione sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido.
Norme richiamate
art. 44 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
disciplina l’espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi; la base imponibile nei casi di trasferimento forzato è l’ammontare definitivo dell’indennizzo
art. 43 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
fissa i criteri generali per la determinazione della base imponibile dell’imposta di registro
art. 9 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
costituisce norma di chiusura per gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; si applica alle indennità aggiuntive e all’indennità di occupazione d’urgenza con aliquota del 3%
art. 6 Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
richiamato come aliquota propria delle quietanze, ritenuta non applicabile alla fattispecie
art. 33 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
regola l’indennità per il deprezzamento della proprietà residua in caso di esproprio parziale
art. 32 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
riguarda le indennità per soprassuoli, manufatti e frutti pendenti
art. 45 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
prevede la cessione volontaria nell’ambito della procedura espropriativa
art. 22-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
disciplina l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione e l’indennità dovuta per il periodo di occupazione
art. 50 d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato per il computo dell’indennità di occupazione d’urgenza
art. 57 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
l’esenzione dall’imposta di registro in materia espropriativa opera solo quando espropriante o acquirente sia lo Stato-persona
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
la quietanza non è tassata autonomamente se contenuta nell’atto principale già tassato
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo sulle spese di lite
art. 91 c.p.c.
applica il principio di soccombenza nella condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per la denuncia di violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del versamento dell’ulteriore contributo unificato
art. 22, comma 2, Allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato tra le norme sull’esenzione da imposta di bollo
art. 1, comma 1-bis, n. 4, Tariffa, Allegato A, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
richiamato tra le norme sull’esenzione da imposta di bollo
Massime di principio
- Nella procedura espropriativa, le somme corrisposte a titolo di indennità aggiuntiva per deprezzamento della proprietà residua, soprassuoli o analoghe componenti patrimoniali non sono assimilabili a una quietanza, ma integrano prestazioni a contenuto patrimoniale soggette all’aliquota residuale del 3% prevista dall’art. 9 della Tariffa, parte I, del TUR.
- L’indennità di occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione, pur essendo distinta dal corrispettivo della cessione volontaria, resta un’obbligazione indennitaria collegata a un atto autoritativo legittimo e va tassata con il medesimo regime residuale del 3%.
- Le agevolazioni fiscali previste per gli atti espropriativi in favore dello Stato si interpretano restrittivamente: il riferimento allo Stato deve intendersi come Stato-persona e non si estende a soggetti diversi, anche se pubblici o concessionari di funzioni pubbliche.
- La qualificazione civilistica delle somme come indennità o come risarcimento del danno non incide sul regime del TUR quando la norma fiscale assogna entrambe le categorie alla stessa tassazione residuale per prestazioni patrimoniali.
- La censura sulle spese di lite non è idonea in cassazione se si limita a contestazioni generiche sulla loro quantificazione o sulla mancata compensazione, senza indicare specificamente gli errori nei parametri o nelle singole voci liquidate.
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