Cassazione Penale, Sentenza n. 12025/2022 del 01/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del GIP di Lodi che aveva rigettato l'istanza di revoca della sentenza n. 122/2015 con cui era stata applicata la pena su richiesta. Il ricorrente sosteneva che, essendo intervenuto un decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. per lo stesso fatto (emesso dal GIP di Torino), la sentenza irrevocabile doveva essere revocata ai sensi di art. 669 cod. proc. pen.; deduceva inoltre violazione di competenza (art. 665 cp.p.) e prospettava, in subordine, questione di legittimità costituzionale di art. 669 c.p.p. se non applicabile al decreto ex art. 131-bis, invocando il principio ne bis in idem.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., sebbene iscritto nel casellario giudiziale, non è equiparabile alle sentenze irrevocabili o ai decreti penali di condanna ai fini dell'esecuzione e non può determinare la competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi di art. 665 c.p.p. né giustificare l'applicazione di art. 669 c.p.p. La decisione si fonda su precedenti della Corte (Sez. Un. n. 38954/2019 e Sez.1 n. 27379/2021) e sull'esame degli effetti peculiari dell'iscrizione: l'archiviazione 131-bis può solo dare luogo a una annotazione nel casellario, non a un conflitto di giudicati idoneo a incidere sull'esecuzione della sentenza. Eventuali duplicazioni nelle iscrizioni vanno rimosse con i rimedi del DPR n. 313/2002 (art. 40). La questione costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
Disposizione invocata dal ricorrente per ottenere revoca della sentenza: la Corte ha ritenuto che non si applica al decreto di archiviazione ex art. 131-bis perché tale decreto non ha natura e effetti esecutivi equiparabili a sentenze irrevocabili o decreti penali di condanna
art. 665 cod. proc. pen.
Norma sulla competenza del giudice dell'esecuzione: il GIP di Lodi è correttamente intervenuto in funzione di giudice dell'esecuzione e la competenza non è trasferita dall'intervento del decreto 131-bis emesso in altra sede
art. 131-bis cod. pen.
Prevede il decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto: la Corte sottolinea che tale decreto deve essere iscritto nel casellario, ma mantiene effetti peculiari che non lo rendono atto idoneo a incidere sull'esecuzione di una sentenza irrevocabile
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al divieto di dedurre talune questioni nelle fasi procedurali; la Corte osserva che non risultarono deduzioni che avrebbero potuto indirizzare diversamente il GIP di Torino
art. 40 d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
Individua il controllo giurisdizionale e le procedure per la rettifica/eliminazione delle iscrizioni nel casellario; la Corte indica che le duplicazioni di annotazioni possono essere rimosse con gli strumenti previsti da questa disciplina
art. 3 Cost.
Richiamato nella doglianza per presunta disparità di trattamento: la Corte ritiene la questione infondata e non dimostrata nei rimedi e negli effetti denunciati
Sezioni Unite, sent. n. 38954/2019 (De Martino)
Giurisprudenza che ha stabilito l'iscrizione nel casellario del decreto di archiviazione per particolare tenuità e ne ha delineato gli effetti limitati: la Corte si richiama a questo principio per escludere rilevanza esecutiva del decreto 131-bis
Cass. Sez. 1, sent. n. 27379/2021
Precedente che chiarisce che il decreto di archiviazione ex art. 131-bis non rientra tra i provvedimenti aventi rilevanza in sede esecutiva o ai fini della competenza ex art. 665 c.p.p.
Cass. Sez. 5, sent. n. 34324/2020 (Regano)
Precedente citato sul principio che il ne bis in idem può trovare applicazione analogica in sede di ordinanze del giudice dell'esecuzione quando sia l'unico strumento per eliminare uno dei due provvedimenti: la Corte distingue il caso Regano dall'ipotesi 131-bis perché qui non si incide sul contenuto esecutivo della sentenza
Massime di principio
- Il decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen. è iscritto nel casellario giudiziale ma non è equiparabile a una sentenza irrevocabile o a un decreto penale di condanna ai fini dell'esecuzione; non può quindi di per sé determinare la revoca di una sentenza ai sensi di art. 669 c.p.p.
- La competenza del giudice dell'esecuzione ai sensi di art. 665 c.p.p. non viene meno per l'intervento di un decreto 131-bis emesso in altra sede: le questioni attinenti alle iscrizioni nel casellario vanno trattate con i rimedi previsti dal DPR n. 313/2002
- Il principio ne bis in idem non si applica automaticamente per far valere un decreto di archiviazione 131-bis quale strumento idoneo a incidere sugli effetti esecutivi di una sentenza già irrevocabile; è necessaria una situazione in cui l'unico mezzo possibile per eliminare il contrasto sia l'intervento del giudice dell'esecuzione e che ciò incida sul contenuto esecutivo della decisione
- Se si verificano annotazioni duplicate o condizioni anomale nel casellario giudiziale, il rimedio corretto è l'azione di rettifica/eliminazione secondo le disposizioni del DPR n. 313/2002 (art. 40), non la revoca della sentenza tramite art. 669 c.p.p.
- Quando si intende contestare la rilevanza di un provvedimento diverso da una sentenza irrevocabile ai fini dell'esecuzione, è importante distinguere tra effetti 'registrativi' (casellario) e effetti 'esecutivi' della decisione; solo le decisioni che incidono sul contenuto esecutivo possono dar luogo ai rimedi previsti per l'esecuzione
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