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Sentenza

Sentenza n. 9534/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 1123/2024 pubbl. il 06/06/2024 RG n. 438/2024 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202511127

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1123/2024, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Frosinone n. 1123/2024, passata in giudicato. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto all'obbligo derivante dal titolo giudiziale e ha chiesto anche la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'Amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR accoglie il ricorso di ottemperanza e ordina all'Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il giudice ritiene provato l'inadempimento allegato, rilevando che l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti in ordine all'esecuzione del titolo. Dalla sentenza da eseguire risulta il diritto della ricorrente a conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non possono essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, viene nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso; il suo intervento è subordinato a richiesta della ricorrente e decorre dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del Commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, ragione ostativa alla condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La condanna al pagamento di penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è oggetto di valutazione discrezionale; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione ostativa alla concessione dell'astreinte.

  • art. 21 c.p.c.

    Il testo richiama la sentenza della Corte di cassazione n. 13533/2001 in tema di onere della prova tra creditore e debitore, applicandone i principi alla valutazione dell'inadempimento allegato nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione e questa non fornisce chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione del giudicato, la domanda di esecuzione può essere accolta sulla base della ripartizione dell'onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già riconosciuto dal titolo giudiziale; l'amministrazione deve dare attuazione alla pretesa accertata nel giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
  • La nomina del Commissario ad acta può costituire una ragione ostativa alla condanna al pagamento della penalità di mora, la cui applicazione ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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