Sentenza n. 318/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Genova - Sezione Lavoro, 25/10/24 n. 1021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25 ottobre 2024, n. 1021, relativa all’assegnazione della carta del docente per complessivi 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25 ottobre 2024, n. 1021. Tale sentenza aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per il valore complessivo di 1.000 euro, relativo alle annualità scolastiche 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha formulato contestazioni nel merito. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, era inutilmente decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando l’assenza di contestazioni sostanziali da parte del Ministero e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 60 giorni dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata al ricorrente e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità riconosciute. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero, attribuendogli il compito di provvedere in sostituzione dell’amministrazione entro i successivi 30 giorni, una volta accertata la persistente inerzia. Su richiesta del ricorrente, ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., stabilita in 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, e fino all’esecuzione del giudicato oppure, in mancanza, fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza, su richiesta di parte e in presenza dei presupposti, di fissare una penalità di mora per ogni successivo ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo
Il decorso inutilmente del termine dilatorio consente di ordinare l’esecuzione della condanna nei confronti dell’amministrazione debitrice.
sentenza del Tribunale di Genova, Sezione Lavoro, 25 ottobre 2024, n. 1021
Costituisce il titolo giudiziale da eseguire e imponeva al Ministero l’assegnazione della carta elettronica per la formazione del docente per il valore complessivo riconosciuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge per l’esecuzione delle condanne nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all’assenza di contestazioni sostanziali dell’amministrazione, giustifica l’ordine giudiziale di esecuzione del giudicato entro un termine specifico.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’ulteriore persistente inottemperanza dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato con la sentenza.
- Su richiesta della parte vittoriosa, il giudice dell’ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandone l’importo giornaliero e il periodo di decorrenza fino all’effettiva esecuzione del giudicato o all’insediamento del commissario ad acta.
- La penalità di mora può decorrere dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere, quando la sentenza individua espressamente tale termine e stabilisce il dies ad quem nell’esecuzione o nell’insediamento del commissario.
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