Sentenza n. 8530/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Ministero della cultura - Direzione Generale Cinema e Audiovisivo sull'istanza di riconoscimento del credito d'imposta (c.d. “Tax Credit Cinema”) presentata dalla società Networld S.r.l. in data 24 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero della cultura sulla domanda definitiva di riconoscimento del credito d’imposta per produzioni esecutive di opere straniere
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 24 dicembre 2024 alla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo un’istanza definitiva di riconoscimento del credito d’imposta previsto per le produzioni esecutive di opere cinematografiche straniere. Dopo diverse richieste di integrazione documentale, l’amministrazione, con una e-mail del 29 settembre 2025, ha comunicato l’esistenza di elementi meritevoli di approfondimento, indicando alcune criticità relative, tra l’altro, alla mancata evidenziazione nel bilancio della società degli importi delle fatture relative all’opera e della dotazione finanziaria necessaria, e invitando a fornire eventuale documentazione. La società ha riscontrato la comunicazione con PEC dell’8 ottobre 2025, producendo chiarimenti e manifestando disponibilità a un incontro, senza ricevere ulteriori riscontri. Anche la successiva diffida e messa in mora del 7 gennaio 2026 è rimasta senza esito. Con ricorso notificato il 3 febbraio 2026, la società ha dedotto la violazione dell’art. 2 della l. n. 241/1990 e dell’art. 8 del d.i. 4 ottobre 2024, n. 329, nonché eccesso di potere per difetto di presupposto e irragionevolezza, lamentando la mancata conclusione del procedimento entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta definitiva. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e, nel corso dell’argomentazione, anche la dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di riconoscere il credito. Il TAR ha inoltre esaminato d’ufficio la questione della competenza territoriale, ritenendo competente il TAR Lazio poiché la domanda riguardava un provvedimento della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, organo centrale dello Stato, i cui effetti non erano circoscrivibili al solo territorio lombardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale e ha accolto il ricorso contro il silenzio-inadempimento. Ha accertato che l’istanza del 24 dicembre 2024 non era stata definita con un provvedimento espresso e che la comunicazione del 29 settembre 2025 non aveva natura provvedimentale: si trattava di una semplice e-mail non sottoscritta, con contenuto interlocutorio, diretta a sollecitare chiarimenti e documentazione, non di una determinazione definitiva sulla domanda. Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 8, comma 4, del d.i. n. 329/2024 era ampiamente decorso. Sussistevano quindi sia l’obbligo giuridico dell’amministrazione di provvedere sia l’inutile decorso del termine procedimentale. Il giudice ha tuttavia escluso di poter accertare la fondatezza sostanziale della pretesa o predeterminare il contenuto del provvedimento finale, poiché la verifica della completezza e regolarità della documentazione e dell’eleggibilità dei costi richiede valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’amministrazione. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Collegio procederà, su istanza della ricorrente previamente notificata, alla nomina di un commissario ad acta. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 8, comma 4, d.i. 4 ottobre 2024, n. 329
La DGCA comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l’importo del credito spettante definitivo
Stabilisce il termine di sessanta giorni entro il quale la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo deve comunicare l’importo definitivo del credito d’imposta spettante.
art. 19 l. 14 novembre 2016, n. 220
Costituisce la base normativa del credito d’imposta per le imprese italiane di produzione esecutiva e post-produzione relative a opere cinematografiche e audiovisive straniere realizzate in Italia.
art. 13, comma 1, c.p.a.
È richiamato ai fini della competenza territoriale del TAR periferico quando gli effetti diretti del provvedimento siano circoscritti territorialmente; il TAR ha escluso tale circoscrivibilità nel caso di un atto riferibile a un organo centrale dello Stato.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Non consente di predeterminare il contenuto del provvedimento quando la fondatezza della pretesa dipende da valutazioni tecnico-discrezionali ancora spettanti all’amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È richiamato in relazione all’avviso alle parti circa i possibili profili di incompetenza territoriale.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza amministrativa soggetta a un termine normativamente previsto fa sorgere l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro tale termine; il suo inutile decorso integra silenzio-inadempimento.
- Una comunicazione amministrativa priva di sottoscrizione, avente forma meramente informale e contenuto interlocutorio, con cui l’amministrazione segnala criticità e sollecita ulteriori chiarimenti o documenti, non conclude il procedimento e non esclude l’illegittimità del successivo silenzio.
- Nel giudizio avverso il silenzio il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine determinato, ma non può predeterminarne il contenuto quando la decisione richiede verifiche documentali o valutazioni tecnico-discrezionali non ancora esercitate.
- La competenza territoriale appartiene al TAR del Lazio quando il silenzio riguarda un procedimento volto all’adozione di un provvedimento da parte di un organo centrale dello Stato e gli effetti del beneficio richiesto non sono potenzialmente circoscrivibili al territorio di una singola regione.
- In caso di persistente inosservanza dell’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può procedere, su istanza della parte interessata e previa notificazione alla controparte, alla nomina di un commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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