Sentenza n. 3124/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso contro il decreto del Questore di Pesaro e Urbino recante il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il diniego era fondato sulle condizioni ostative previste dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, in relazione a diversi precedenti penali. Tra questi figurava una condanna del 2022 a un anno e quattro mesi di reclusione e a 20.000 euro di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, con arresto in flagranza, oltre a una querela presentata dalla moglie per maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli. I motivi d’appello contestavano la valutazione di pericolosità sociale posta a fondamento del diniego, deducendo vizi della valutazione amministrativa. In via preliminare era stata prospettata anche una possibile nullità della notificazione dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha superato la questione relativa alla notificazione dell’appello, ritenendola sanata dall’avvenuta costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate. Nel merito, ha respinto l’appello, ritenendo corretta la sentenza di primo grado. Il giudice ha precisato che la legittimità del diniego non è stata valutata sulla sola qualificazione giuridica dei reati e sulla loro astratta idoneità ostativa, ma anche sulla concreta pericolosità sociale dell’interessato, desunta da una valutazione complessiva della sua posizione. Tale valutazione ha tenuto conto dei precedenti penali, dei legami familiari e dell’inserimento complessivo sul territorio, compreso quello lavorativo. La sentenza del TAR è stata quindi confermata. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
condizioni ostative all’ingresso e al soggiorno dello straniero
La disposizione è stata applicata unitamente all’art. 5, comma 5, quale base normativa del diniego di rinnovo in presenza di elementi indicativi della pericolosità sociale.
art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno
Il diniego può fondarsi su una valutazione complessiva e concreta della pericolosità sociale dello straniero, non limitata alla mera qualificazione giuridica dei reati.
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti
La condanna per il reato indicato è stata considerata tra gli elementi dai quali l’amministrazione ha desunto la pericolosità sociale.
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Il giudizio è stato definito in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, ritenendo completo il contraddittorio e superflua ogni ulteriore istruzione.
art. 98 c.p.a.
istanza di sospensione in appello
La decisione di merito è stata adottata nell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’istanza cautelare in appello.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 10 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l’oscuramento delle generalità dell’appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
È stato richiamato quale ulteriore base per l’oscuramento dei dati identificativi dell’appellante.
Massime di principio
- Nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, la valutazione delle condizioni ostative collegate a precedenti penali non può esaurirsi nella mera qualificazione giuridica astratta dei reati, ma deve comprendere un giudizio concreto e complessivo di pericolosità sociale.
- La valutazione concreta della pericolosità sociale può tenere conto, unitamente ai precedenti penali, dei legami familiari, dell’inserimento lavorativo e dell’inserimento complessivo dello straniero nel territorio.
- Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno è legittimo quando l’amministrazione esplicita una valutazione complessiva della posizione dell’interessato, fondata su elementi individualizzanti e non soltanto sull’automatismo derivante dal titolo di reato.
- La costituzione in giudizio delle amministrazioni appellate supera la possibile nullità della notificazione dell’appello nei limiti riconosciuti dalla disciplina processuale applicabile.
- L’assenza delle parti all’udienza camerale fissata per la domanda cautelare non impedisce al giudice amministrativo di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, quando il contraddittorio sia completo e non occorrano ulteriori attività istruttorie.
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