Tribunale, Ordinanza T-158/25
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 18 February 2026. — Fédération européenne d'associations et d'industries pharmaceutiques (EFPIA) v European Parliament and Council of the European Union. — Action for annulment – Environment – Urban wastewater treatment – Articles 1, 2, 9, 10 and 30 of, and Annex III to, Directive (EU) 2024/3019 – Extended producer responsibility for medicinal products for human use and cosmetic products – Standing to bring proceedings – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-158/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di EFPIA contro varie disposizioni della direttiva 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane. Ha ritenuto che le norme sulla responsabilità estesa del produttore per medicinali e cosmetici siano disposizioni legislative generali, rivolte in modo astratto a tutti i produttori interessati, e che EFPIA non abbia dimostrato un interesse individuale né per le imprese associate né per le associazioni nazionali aderenti. Il richiamo alla tutela giurisdizionale effettiva non consente di superare i requisiti espressi dell’articolo 263 TFUE.
Ricorso di annullamento di EFPIA contro le disposizioni della direttiva 2024/3019 sull’urban wastewater treatment: dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse individuale e di legittimazione ad agire ex articolo 263 TFUE.
La questione giuridica
Se EFPIA fosse legittimata a proporre ricorso di annullamento contro talune disposizioni della direttiva (UE) 2024/3019, in particolare se le imprese sue associate fossero direttamente e individualmente interessate dall’istituzione di un sistema di responsabilità estesa del produttore per medicinali per uso umano e prodotti cosmetici; e, per le associazioni nazionali aderenti a EFPIA, se le loro interessi propri fossero incisi in modo tale da fondare la loro legittimazione per rappresentanza.
Principio di diritto
Un’associazione rappresentativa non può impugnare disposizioni legislative generali come quelle della direttiva 2024/3019 se non dimostra che i suoi membri o le associazioni aderenti siano colpiti da circostanze che li distinguano individualmente dagli altri operatori; la mera appartenenza a una categoria economicamente incisa, il possesso di autorizzazioni di commercializzazione o l’esistenza di un impatto finanziario, anche rilevante, non bastano. Poiché la direttiva è un atto legislativo di portata generale, EFPIA non poteva invocare la via del ricorso da parte di persone fisiche o giuridiche non destinatarie senza provare il requisito dell’interesse individuale; il ricorso è quindi dichiarato integralmente irricevibile e le domande di intervento restano senza oggetto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 289(3) TFUE
- Articolo 192(1) TFUE
- Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 142(2) del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva (UE) 2024/3019
- Direttiva 91/271/CEE
- Direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Regolamento (CE) n. 726/2004
Legittimazione ad agire di EFPIA contro la direttiva 2024/3019
Si tratta di un’ordinanza del Tribunale resa in un ricorso per annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE. EFPIA contestava varie disposizioni della direttiva (UE) 2024/3019 in materia di trattamento delle acque reflue urbane e responsabilità estesa del produttore per medicinali per uso umano e prodotti cosmetici.
Fatti e contesto normativo
La direttiva 2024/3019 reca il rifacimento della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane e introduce l’obbligo di trattamento quaternario per ridurre i micropollutanti. Il sistema si fonda sul principio "chi inquina paga" e, secondo il considerando 20, individua nei residui di prodotti farmaceutici e cosmetici le principali fonti di micropollutanti che richiedono tale trattamento.
Le disposizioni impugnate riguardano in particolare:
- l’articolo 1 e l’articolo 2, punti 19, 20 e 26;
- gli articoli 9 e 10;
- l’articolo 30, secondo comma, lettere c) e g);
- l’allegato III.
L’articolo 9 istituisce un sistema di responsabilità estesa del produttore per i medicinali per uso umano rientranti nella direttiva 2001/83/CE e per i cosmetici rientranti nel regolamento (CE) n. 1223/2009; l’articolo 10 fissa i requisiti minimi per le organizzazioni di responsabilità del produttore.
Motivi di irricevibilità esaminati dal Tribunale
Il Tribunale ha ricordato che, per i ricorsi di persone fisiche o giuridiche contro atti non loro indirizzati, l’articolo 263, quarto comma, TFUE consente l’azione solo se l’atto le riguarda direttamente e individualmente, oppure, per gli atti regolamentari non comportanti misure di esecuzione, se le riguarda direttamente. Tuttavia, la direttiva 2024/3019 è un atto legislativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e non un atto regolamentare; pertanto, la seconda via non era applicabile.
Ha quindi verificato se EFPIA, agendo in rappresentanza:
- delle imprese innovative farmaceutiche sue associate, oppure
- delle associazioni nazionali aderenti, fosse in grado di dimostrare un interesse individuale sufficiente.
Imprese farmaceutiche associate: assenza di interesse individuale
Secondo il Tribunale, il sistema di responsabilità estesa del produttore è formulato in termini generali e astratti e si applica a tutti i produttori di medicinali per uso umano e di cosmetici, senza riferimenti specifici ad operatori determinati o alla categoria delle imprese farmaceutiche innovative.
Il Tribunale ha escluso che vi fosse una classe chiusa o limitata di soggetti identificabili al momento dell’adozione della direttiva in ragione di criteri specifici, non essendo emerso alcun elemento che imponesse al legislatore dell’Unione di prendere in considerazione la situazione particolare delle imprese farmaceutiche innovative. Ha inoltre ritenuto irrilevante il fatto che tali imprese dispongano di autorizzazioni all’immissione in commercio: le disposizioni impugnate non incidono su tali autorizzazioni né su diritti acquisiti.
Nemmeno l’asserito maggiore impatto economico sui produttori farmaceutici rispetto ai produttori di cosmetici è stato ritenuto idoneo a distinguere individualmente tali imprese dagli altri operatori interessati.
Associazioni nazionali aderenti: nessuna lesione degli interessi propri
Quanto alle associazioni nazionali aderenti a EFPIA, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza secondo cui un’associazione può agire solo se ricorre una delle situazioni consolidate: attribuzione di poteri procedurali, sostituzione a membri direttamente e individualmente legittimati, oppure incidenza sui propri interessi come associazione.
Nel caso di specie, EFPIA non invocava poteri procedurali specifici. Il Tribunale ha quindi esaminato solo se le associazioni nazionali fossero colpite nei loro interessi propri. Ha escluso che gli articoli 9(3) e 10(5) della direttiva conferissero loro un ruolo giuridicamente tutelato tale da distinguerle dagli altri stakeholder: la partecipazione ai dialoghi nazionali è prevista solo "ove pertinente" ed è comunque affidata alla discrezionalità degli Stati membri. Si tratterebbe, al più, di un impatto fattuale e non giuridico.
Il Tribunale ha anche respinto il riferimento ai casi Kwekerij van der Kooy e CIRFS, osservando che EFPIA non aveva dimostrato che le associazioni nazionali svolgessero un ruolo assimilabile a quello di negoziatori la cui posizione fosse stata incisa in modo specifico.
Tutela giurisdizionale effettiva e articolo 267 TFUE
EFPIA sosteneva che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 263 TFUE l’avrebbe privata di un rimedio effettivo, dato l’affidamento ai giudici nazionali e ai rinvii pregiudiziali ex articolo 267 TFUE. Il Tribunale ha respinto l’argomento, ricordando che la tutela giurisdizionale effettiva non può portare a disapplicare i requisiti espressamente previsti dal Trattato. Ha inoltre osservato che, in linea di principio, i giudici nazionali devono adire la Corte di giustizia quando necessario e che, in caso di inadempimento, resta aperta anche la via dell’articolo 258 TFUE.
Dispositivo
Il Tribunale ha:
- dichiarato il ricorso irricevibile in toto;
- dichiarato non più necessario statuire sulle domande di intervento;
- condannato EFPIA alle spese;
- disposto che i soggetti intervenienti sopportino ciascuno le proprie spese relative alle domande di intervento.
Principio affermato
Le disposizioni legislative dell’Unione che istituiscono, in modo generale e astratto, un sistema di responsabilità estesa del produttore non sono impugnabili da un’associazione di categoria se questa non prova che i propri membri o le associazioni aderenti siano individualmente distinti rispetto agli altri operatori interessati. La mera esposizione a nuovi oneri economici o la partecipazione a consultazioni e dialoghi nazionali non basta a fondare la legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
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