Tribunale, Ordinanza T-169/25
Order of the General Court (Fourth Chamber) of 18 February 2026. — Cosmetics Europe - The Personal Care Association v European Parliament and Council of the European Union. — Action for annulment – Environment – Urban wastewater treatment – Articles 9 and 10 of, and Annex III to, Directive (EU) 2024/3019 – Extended producer responsibility for medicinal products for human use and cosmetic products – Standing to bring proceedings – Lack of individual concern – Inadmissibility. — Case T-169/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Cosmetics Europe contro alcune disposizioni della direttiva 2024/3019 sulla depurazione delle acque reflue urbane, nella parte in cui introducono un regime di responsabilità estesa del produttore per cosmetici. Ha escluso che l'associazione fosse individualmente interessata, sia in proprio sia per conto dei propri membri, ritenendo insufficienti la partecipazione al processo legislativo, i dialoghi previsti dalla direttiva e gli asseriti effetti organizzativi e finanziari. Conseguentemente, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dichiarato assorbite le domande di intervento.
Ricorso di annullamento contro la direttiva 2024/3019: irricevibilità per difetto di legittimazione attiva di un'associazione di categoria contro le disposizioni che istituiscono un regime di responsabilità estesa del produttore per cosmetici e medicinali.
La questione giuridica
Se un'associazione rappresentativa del settore cosmetico sia legittimata ad agire ai sensi dell'articolo 263 TFUE per chiedere l'annullamento di disposizioni di una direttiva legislativa UE che istituiscono un sistema di responsabilità estesa del produttore per cosmetici e medicinali, sia in nome proprio sia per conto dei propri membri, e in particolare se le disposizioni impugnate la riguardino direttamente e individualmente o attribuiscano un ruolo idoneo a differenziarla dagli altri operatori.
Principio di diritto
Le disposizioni di una direttiva legislativa che istituiscono un sistema di responsabilità estesa del produttore non conferiscono, di per sé, legittimazione ad agire a un'associazione di categoria del settore interessato, quando essa si limiti ad aver partecipato al procedimento legislativo o a svolgere attività di coordinamento e rappresentanza: tali elementi costituiscono al più un impatto fattuale, non giuridico, e non la distinguono individualmente dagli altri soggetti. L'associazione non può neppure agire per conto dei propri membri se non dimostra che questi ultimi, o gli operatori da essi rappresentati, sarebbero direttamente e individualmente interessati; in mancanza, il ricorso è irricevibile.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 192, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 289, paragrafo 3, TFUE
- Articoli 130, 134, 142 e 144 del regolamento di procedura del Tribunale
- Direttiva (UE) 2024/3019
- Direttiva 91/271/CEE
- Regolamento (CE) n. 1137/2008
- Direttiva 2001/83/CE
- Regolamento (CE) n. 1223/2009
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 47
Annullamento di disposizioni della direttiva 2024/3019 e irricevibilità del ricorso
La pronuncia è un'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea, resa su ricorso ex articolo 263 TFUE, avente ad oggetto l'impugnazione di talune disposizioni della direttiva (UE) 2024/3019 in materia di trattamento delle acque reflue urbane. L'associazione ricorrente, attiva nel settore cosmetico, contestava il nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore applicabile ai prodotti cosmetici.
Fatti e oggetto del contenzioso
Cosmetics Europe – The Personal Care Association, associazione internazionale senza scopo di lucro di diritto belga, rappresenta gli interessi dei produttori di cosmetici e delle associazioni nazionali del settore. Essa chiedeva l'annullamento degli articoli 9 e 10, dell'allegato III e, se necessario, del punto (c) del secondo comma dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2024/3019, nella parte in cui tali disposizioni introducono un sistema di responsabilità estesa del produttore per i cosmetici.
La direttiva 2024/3019 recast della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane, impone agli Stati membri di garantire un trattamento quaternario per taluni scarichi. Il costo aggiuntivo di tale trattamento è fondato sul principio "chi inquina paga"; il considerando 20 indica che i residui di medicinali e cosmetici costituiscono le principali fonti di micropollutanti che richiedono tale trattamento.
Normativa rilevante richiamata
Il Tribunale richiama in particolare:
- l'articolo 263 TFUE, quale base del ricorso;
- l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, base giuridica della direttiva;
- l'articolo 289, paragrafo 3, TFUE, per qualificare la direttiva come atto legislativo;
- gli articoli 130, 134, 142 e 144 del regolamento di procedura, in tema di eccezioni di irricevibilità, spese e intervento.
Quanto al merito della disciplina, sono menzionati la direttiva 2024/3019, la direttiva 91/271/CEE, il regolamento (CE) n. 1137/2008, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 1223/2009.
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'articolo 9 della direttiva istituisce un sistema di responsabilità estesa del produttore per due categorie di prodotti elencate nell'allegato III: medicinali per uso umano e prodotti cosmetici. Sono previste esenzioni per i produttori che immettono sul mercato quantità inferiori a una tonnellata annua o per i prodotti le cui sostanze sono rapidamente biodegradabili o non generano micropollutanti nelle acque reflue.
L'articolo 9, paragrafo 3, prevede che i produttori esercitino collettivamente la responsabilità estesa tramite un'organizzazione conforme ai requisiti minimi dell'articolo 10. Quest'ultimo, al paragrafo 5, impone agli Stati membri di organizzare dialoghi regolari sull'attuazione del sistema, coinvolgendo gli stakeholder pertinenti e, ove rilevante, le associazioni degli stakeholder coinvolte nell'attuazione.
Eccezione di irricevibilità e criterio della legittimazione ad agire
Parlamento e Consiglio hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità per difetto di legittimazione. Il Tribunale ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 263 TFUE, le persone fisiche e giuridiche possono impugnare un atto non destinatario solo se esso le riguarda direttamente e individualmente, oppure, nel caso di atti regolamentari privi di misure attuative, se le riguarda direttamente. Tuttavia, poiché la direttiva 2024/3019 è un atto legislativo adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, non rientra nella categoria degli atti regolamentari ai fini di tale terzo requisito.
Di conseguenza, la ricorrente doveva dimostrare di essere direttamente e individualmente interessata.
Valutazione della legittimazione in proprio dell'associazione
Il Tribunale esamina dapprima la legittimazione in nome proprio. Esclude che la ricorrente benefici di poteri procedurali specifici attribuiti dalla normativa, e verifica quindi se essa sia individualmente interessata perché i suoi interessi propri sarebbero incisi, in particolare per un preteso ruolo di negoziatore.
La ricorrente sosteneva di aver interloquito con le istituzioni durante l'elaborazione della direttiva, di aver presentato osservazioni e di essere stata interlocutore della Commissione per il settore cosmetico; richiamava inoltre la propria missione statutaria, i rapporti di cooperazione con i servizi della Commissione, la partecipazione a riunioni di esperti degli Stati membri e il futuro coinvolgimento nella valutazione prevista dall'articolo 30.
Il Tribunale respinge tali argomenti. Ribadisce che la mera trasmissione di informazioni, la consultazione o l'ascolto nel corso del procedimento legislativo non bastano a configurare una posizione qualificata di negoziatore. Richiama le sentenze Kwekerij van der Kooy e CIRFS, precisando però che esse riguardavano situazioni eccezionali nel settore degli aiuti di Stato, in cui i ricorrenti avevano svolto un ruolo negoziale direttamente connesso all'oggetto della decisione. Qui, invece, la ricorrente ha solo partecipato al processo decisionale come stakeholder, senza una posizione giuridica distinta.
Parimenti, l'eventuale impatto sulle attività dell'associazione o sul suo mandato statutario è qualificato come effetto meramente fattuale, non giuridico. Lo stesso vale per i costi organizzativi e finanziari allegati.
Valutazione della legittimazione per conto dei membri
Il Tribunale passa poi alla legittimazione ad agire per conto dei membri. Ricorda che le associazioni possono agire in tre ipotesi: quando una norma attribuisce loro poteri procedurali, quando rappresentano membri che sarebbero essi stessi legittimati ad agire, oppure quando sono esse stesse individualmente interessate.
Nel caso di specie, la ricorrente non ha sostenuto l'esistenza di poteri procedurali in capo alle associazioni nazionali aderenti. Quanto alla rappresentanza di membri potenzialmente legittimati, il Tribunale osserva che la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare la legittimazione delle imprese rappresentate dalle associazioni nazionali, non quella delle associazioni stesse, giacché l'azione associativa si giustifica per i vantaggi procedurali derivanti dalla sostituzione ai membri. Tale prova non è stata fornita.
Quanto all'articolo 10, paragrafo 5, il Tribunale chiarisce che esso non attribuisce alle associazioni nazionali un ruolo di cogestione del sistema EPR, ma prevede soltanto dialoghi con gli stakeholder "ove rilevante" e in modo discrezionale per gli Stati membri. La partecipazione a tali dialoghi è quindi eventuale e non sufficiente a distinguere individualmente la ricorrente o i suoi membri. Anche la circostanza che in alcuni Stati membri vi sia una sola associazione nazionale, o che un'associazione francese sia coinvolta in un contesto nazionale specifico, è irrilevante ai fini dell'atto UE impugnato.
Articolo 47 della Carta e nuovi elementi addotti
La ricorrente invocava anche l'articolo 47 della Carta, sostenendo che l'irricevibilità avrebbe compromesso il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Il Tribunale replica che i requisiti di ricevibilità dell'articolo 263 TFUE devono essere interpretati alla luce di tale diritto, ma non possono essere disapplicati.
Quanto a una comunicazione successiva della Commissione, che avrebbe riconosciuto errori nella definizione dei prodotti cosmetici, il Tribunale osserva che tale elemento attiene alla legittimità nel merito dell'atto, non alla ricevibilità del ricorso.
Dispositivo
Il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile, senza statuire sulle domande di intervento, divenute prive di oggetto. Condanna la ricorrente alle spese; la Commissione, BDEW e VKU sopportano ciascuna le proprie spese relative alle domande di intervento.
Principi affermati
La pronuncia ribadisce che:
- la partecipazione al procedimento legislativo, la consultazione o il dialogo con le istituzioni non bastano a conferire legittimazione individuale;
- un'associazione che rappresenta interessi collettivi non è, di regola, individualmente interessata da una misura che colpisce la categoria rappresentata;
- gli effetti organizzativi, economici o statutari prodotti da una direttiva sono, se del caso, effetti di fatto e non soddisfano il requisito della lesione giuridica richiesta dall'articolo 263 TFUE;
- per agire per conto dei membri, l'associazione deve dimostrare che i soggetti rappresentati sarebbero essi stessi legittimati ad agire.
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