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Sentenza

Sentenza del 22/10/2015 n. 4592 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

REGISTRO - Cessione di azienda - Base imponibile - Posta passiva presente nel bilancio dell'azienda - Non rileva a decremento della base imponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa di dedurre le poste passive dal valore dell'azienda, ai fini del calcolo dell'imposta di registro, non è accolta. Per la cessione d'azienda, l'imposta deve essere calcolata sul valore venale dell'azienda senza considerare, come elementi automaticamente decrementativi, le passività contabili presenti nel bilancio.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro in caso di cessione d'azienda. Il principio affermato è che la base imponibile coincide con il valore venale dell'azienda e non può essere ridotta sottraendo poste passive risultanti dal bilancio dell'azienda ceduta. Tali passività possono eventualmente incidere sulla determinazione del prezzo in una cessione di quote societarie, ma non riducono il valore venale dell'azienda oggetto di cessione.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro sulla cessione d'azienda

    La base imponibile è determinata in base al valore venale dell'azienda ceduta; le poste passive di bilancio non sono automaticamente deducibili da tale valore.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, occorre fare riferimento al valore venale complessivo dell'azienda e non al solo prezzo contrattuale eventualmente ridotto per effetto di passività contabili.
  • Le passività dell'azienda non costituiscono necessariamente elementi deducibili dalla base imponibile dell'imposta di registro: la loro rilevanza deve essere valutata secondo la specifica disciplina applicabile.
  • Non va confusa la cessione d'azienda con la cessione di quote societarie: nel secondo caso le passività possono incidere sulla determinazione del valore delle partecipazioni e quindi sul prezzo, mentre nella cessione d'azienda la base imponibile resta ancorata al valore venale del complesso aziendale.
  • Per contestare la base imponibile non è sufficiente richiamare l'esistenza di debiti o poste negative in bilancio; occorre dimostrare, secondo i criteri applicabili, un diverso valore venale dell'azienda.

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