Sentenza n. 417/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della procedura negoziata per l’acquisizione in leasing finanziario di 88 ambulanze, nonché gli atti presupposti, in particolare il verbale della Commissione giudicatrice
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, classificatasi seconda con 85 punti, ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, prima classificata con 86,40 punti. Ha dedotto, anzitutto, che l’offerta aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per il mancato possesso di requisiti tecnici minimi relativi al sistema di sanificazione del vano sanitario, alla sedia pieghevole e alle prese del piano di ancoraggio della barella autocaricante. Ha inoltre contestato l’attribuzione dei punteggi relativi alle ulteriori dotazioni del veicolo, sostenendo che la Commissione avesse valorizzato elementi non realmente migliorativi o avesse erroneamente comparato le offerte. Ha censurato, altresì, l’insufficienza della motivazione dei giudizi tecnici e comparativi relativi ai sub-criteri 2.1, 2.2 e al criterio 1, nonché la violazione dei principi di parità di trattamento, affidamento e certezza del procedimento. In via subordinata ha chiesto l’esercizio di un potere sostitutivo del giudice, con declaratoria del diritto all’affidamento o ordine di riesame vincolato; in via ulteriormente subordinata ha domandato il risarcimento del danno, anche a titolo di responsabilità precontrattuale. La ricorrente ha inoltre prospettato irregolarità concernenti il Lotto 2, relative alla mancata rinvenibilità del contributo ANAC dell’unico partecipante, ma tale questione è stata ritenuta non dedotta mediante un motivo specifico e non è stata notificata al potenziale controinteressato.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a., la prospettazione relativa al Lotto 2: la censura non era stata formulata come motivo specifico e avrebbe richiesto la notificazione del ricorso anche all’unico partecipante al Lotto 2. Nel merito ha rigettato il primo motivo, rilevando che l’offerta aggiudicataria comprendeva, oltre al sistema OASI a cicli, l’impianto Biosafe Pro, idoneo alla filtrazione costante e al funzionamento con personale a bordo; che la sedia offriva caratteristiche funzionalmente idonee, quali materiale plastico ad alta aderenza, cinture di sicurezza e impugnature antiscivolo; e che l’offerta prevedeva l’implementazione del piano di appoggio della barella con le prese richieste. Ha applicato il principio di equivalenza, secondo cui sono ammissibili prestazioni tecniche non identiche a quelle descritte nella lex specialis, purché sostanzialmente idonee a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, salvo che si tratti di requisiti minimi espressamente qualificati come obbligatori. Ha rigettato anche la censura sui punteggi, affermando che la valutazione delle offerte tecniche costituisce esercizio di discrezionalità tecnica sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità, travisamento o inattendibilità, non ravvisati nel caso concreto. Quanto alla motivazione, ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico, poiché il disciplinare prevedeva criteri e sottocriteri chiari, analitici e articolati, idonei a rendere comprensibile e controllabile l’iter valutativo della Commissione; non era quindi necessaria un’ulteriore motivazione discorsiva e comparativa. La deduzione generica sulla violazione dei principi di parità di trattamento e affidamento è stata respinta per conseguenza. È stata respinta anche la richiesta di esercizio di poteri sostitutivi, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione in presenza di valutazioni tecnico-discrezionali opinabili ma non manifestamente irrazionali. Le domande risarcitorie sono state rigettate perché non era stata accertata alcuna illegittimità dell’aggiudicazione e perché la responsabilità precontrattuale, secondo il richiamato orientamento, non ricorreva in assenza di caducazione della gara in autotutela. È stata inoltre respinta la richiesta della controinteressata di condanna per lite temeraria, non essendo emersa consapevolezza della non spettanza della tutela né un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna parte costituita.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previa informazione alle parti; il TAR ne ha ritenuto sussistenti i presupposti.
art. 107, comma 3, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa dell’inversione procedimentale applicata nella procedura negoziata.
artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023
Richiamati per la procedura di gara suddivisa in lotti e per il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
Impone la formulazione di motivi specifici di ricorso; la loro mancanza determina l’inammissibilità della censura e non può essere colmata d’ufficio dal giudice.
art. 68 d.lgs. 50/2016
Richiamato, secondo l’orientamento giurisprudenziale citato, in relazione al principio di equivalenza delle specifiche tecniche non aventi carattere di requisiti minimi obbligatori.
art. 86 d.lgs. 50/2016
Richiamato per distinguere i requisiti minimi obbligatori, la cui mancata offerta può comportare l’esclusione, dalle specifiche tecniche non condizionanti.
art. 26, comma 2, c.p.a.
Disciplina la responsabilità aggravata per lite temeraria; la condanna richiede, oltre all’errore, la consapevolezza della non spettanza della tutela o un grado di imprudenza, imperizia o negligenza accentuatamente anormale.
Massime di principio
- Nelle procedure di gara, le specifiche tecniche non coincidono necessariamente con requisiti minimi obbligatori: l’esclusione è giustificata dalla mancata offerta soltanto quando la lex specialis qualifichi la prescrizione come requisito minimo, obbligatorio ed essenziale.
- Il principio di equivalenza consente l’ammissione di un’offerta con caratteristiche tecniche non identiche a quelle indicate nella lex specialis quando essa sia comunque funzionalmente idonea a soddisfare le esigenze della stazione appaltante, evitando limitazioni irragionevoli della concorrenza.
- Le valutazioni della commissione sulle offerte tecniche costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, travisamento, inattendibilità o applicazione chiaramente viziata della regola tecnica; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
- Il punteggio numerico può costituire motivazione sufficiente dei giudizi tecnici quando il disciplinare stabilisca criteri e sottocriteri chiari, analitici e articolati, idonei a delimitare la discrezionalità della commissione e a rendere controllabile l’iter valutativo.
- Il giudice amministrativo non può esercitare poteri sostitutivi rispetto alla commissione di gara quando la valutazione contestata esprima margini fisiologici di opinabilità e non sia affetta da travisamento o manifesta irrazionalità.
- La responsabilità precontrattuale della stazione appaltante non deriva dalla mera soccombenza dell’operatore economico in gara e, nel caso esaminato, non è configurabile in assenza di caducazione della procedura in autotutela; il risarcimento presuppone comunque l’accertamento di un’illegittimità amministrativa.
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