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Sentenza

Sentenza n. 282/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma -quanto al ricorso n. 5790 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 257 del 2025, resa tra le parti; -quanto al ricorso n. 5859 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 257 del 2025, resa tra le parti; -quanto al ricorso n. 5860 del 2025: della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. 257 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202505859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, n. 257 del 2025, che aveva annullato le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti in 27 sezioni del Comune di Pescara, disponendo la rinnovazione del voto nelle medesime sezioni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

Sono stati riuniti tre appelli avverso la medesima sentenza. L'elettrice e candidata non eletta chiedeva in via principale l'annullamento integrale delle operazioni elettorali, deducendo il carattere sistemico delle irregolarità nella verbalizzazione, la mancata tracciabilità di numerose schede, il fenomeno della cosiddetta scheda ballerina, la presenza di schede autenticate asseritamente scomparse e l'inidoneità della rinnovazione parziale a ricostruire la volontà popolare. In subordine contestava l'inammissibilità dei motivi aggiunti e l'omessa pronuncia su ulteriori sezioni. Il Comune proponeva appello incidentale contro l'ammissione dell'intervento ad adiuvandum della candidata non eletta e contro l'annullamento delle operazioni in 27 sezioni, sostenendo che le anomalie fossero meri errori formali e contestando l'utilizzabilità del riconteggio in favore del candidato sindaco eletto. I consiglieri proclamati eletti deducevano l'insussistenza di vizi sostanziali e la violazione dei principi di strumentalità delle forme, conservazione del risultato elettorale e prova di resistenza. Il sindaco eletto e gli assessori contestavano inoltre l'ammissibilità dei motivi aggiunti, la genericità e natura esplorativa del ricorso originario, nonché l'assenza di una concreta incidenza delle irregolarità sul risultato elettorale. Le appellanti proponevano appelli incidentali subordinati, insistendo per l'annullamento integrale o per l'estensione della rinnovazione ad altre sezioni.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riunito i tre appelli. Ha respinto la richiesta di annullamento integrale delle elezioni, ritenendo applicabile il principio di strumentalità delle forme e il principio di conservazione del risultato elettorale: gli errori di verbalizzazione e le discrepanze numeriche non comportano annullamento quando la verificazione consenta comunque di ricostruire la tracciabilità delle schede e l'attendibilità del risultato; diventano invece sostanziali quando non sia possibile spiegare le divergenze e risulti compromesso l'accertamento della volontà elettorale. Ha dichiarato inammissibile l'intervento ad adiuvandum della candidata non eletta, poiché titolare di un interesse personale e diretto alla rinnovazione delle elezioni e quindi legittimata a proporre autonomamente ricorso; conseguentemente ha dichiarato inammissibile anche il suo appello, mantenendo invece valido quello dell'elettrice. Ha confermato che nel giudizio elettorale sono ammissibili soltanto motivi aggiunti meramente esplicativi, integrativi o di puntualizzazione di censure tempestivamente proposte, non nuovi vizi emersi soltanto dalla verificazione. Ha quindi ritenuto inammissibili le nuove censure relative alle sezioni 24, 90, 145 e 161, con conseguente eliminazione dell'annullamento relativo alle sezioni 90 e 145. Ha inoltre escluso l'annullamento della sezione 2, poiché fondato su una censura introdotta con motivi aggiunti inammissibili, e della sezione 140, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non essendo stata formulata una specifica domanda di annullamento. Sono state invece confermate le ragioni demolitorie per le altre sezioni, nelle quali le divergenze tra verbali, schede consegnate, schede autenticate, schede votate e schede rinvenute non erano adeguatamente spiegabili e compromettevano la verificabilità del voto. Il giudice ha confermato che il principio della prova di resistenza è meno agevolmente applicabile quando le contestazioni riguardano aspetti generali della regolarità e conservazione delle schede, non essendo possibile escludere con sufficiente certezza una modifica sostanziale dei rapporti di forza. Ha inoltre confermato che il giudice elettorale, pur esercitando giurisdizione di merito, resta vincolato al principio della domanda e non può correggere il risultato in favore del candidato eletto in assenza di una domanda diretta a tale risultato, desumibile dal contenuto sostanziale del ricorso. Gli appelli dei consiglieri proclamati eletti e del sindaco eletto sono stati accolti soltanto nei limiti della sottrazione delle sezioni 2, 90, 140 e 145 dall'effetto demolitorio; respinti gli appelli incidentali delle originarie ricorrenti. Le spese sono state integralmente compensate per complessità della controversia e soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione dei ricorsi connessi aventi a oggetto la medesima sentenza.

  • art. 102, comma 2, c.p.a.

    È richiamato per escludere che il soggetto titolare di un interesse autonomo e diretto possa intervenire ad adiuvandum invece di proporre ricorso autonomo; l'inammissibilità dell'intervento determina quella dell'appello proposto dall'interveniente.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato impedisce l'annullamento delle operazioni elettorali di una sezione non specificamente investita da una domanda.

  • art. 134, lett. b), c.p.a.

    La giurisdizione di merito in materia elettorale consente al giudice amministrativo di correggere i risultati delle elezioni, senza trasformare il giudizio in un'azione popolare e senza superare la natura soggettiva della giurisdizione.

  • art. 43 c.p.a.

    È richiamato nel quadro dei limiti di ammissibilità dei motivi aggiunti nel giudizio elettorale, che possono soltanto esplicitare o sviluppare censure tempestivamente proposte.

  • art. 130 c.p.a.

    È richiamato con riguardo al rito elettorale e alla disciplina dei motivi aggiunti, la cui ammissibilità è limitata ai vizi già sufficientemente dedotti nel ricorso originario.

  • art. 48 Cost.

    È invocato dalle appellanti a tutela della libertà e regolarità del voto, ma non conduce all'annullamento in presenza di mere irregolarità formali non lesive dell'accertamento della volontà elettorale.

  • art. 64, comma 2, d.P.R. 570/1960

    È richiamato dagli appellanti con riferimento alle schede non bollate ma sottoscritte dal presidente del seggio; la questione non è stata comunque decisiva, poiché l'annullamento della sezione 2 è stato escluso per ragioni processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio elettorale il principio di strumentalità delle forme e quello di conservazione del risultato impongono di distinguere le mere irregolarità formali dai vizi sostanziali: gli errori nei verbali e le discrepanze tra schede autenticate, utilizzate, non utilizzate e rinvenute non determinano annullamento se, anche mediante verificazione, sia ricostruibile la tracciabilità delle schede e sia attendibile il risultato; l'annullamento è invece necessario quando le divergenze restino prive di spiegazione e compromettano l'accertamento della volontà degli elettori.
  • Nel rito elettorale sono ammissibili motivi aggiunti soltanto quando costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o sviluppo di censure tempestivamente proposte; non possono introdurre nuovi vizi conosciuti esclusivamente a seguito della verificazione disposta dal giudice.
  • Il soggetto che, quale elettore o candidato non eletto, vanti un interesse personale e diretto alla rinnovazione delle elezioni non può intervenire ad adiuvandum nel ricorso altrui, ma deve proporre autonomo ricorso entro il termine di decadenza; l'intervento del cointeressato è inammissibile.
  • Anche nel giudizio elettorale, avente natura di giurisdizione di merito, il giudice amministrativo resta vincolato al principio della domanda e non può correggere il risultato elettorale in favore di un controinteressato o del candidato eletto se tale utilità non rientra nella domanda sostanziale proposta.
  • La prova di resistenza è meno agevolmente applicabile quando le contestazioni riguardano irregolarità generali relative alla tracciabilità, conservazione e corrispondenza delle schede, poiché in tali casi non è possibile escludere con sufficiente certezza che le anomalie abbiano inciso sui rapporti di forza elettorali.

Come è indicizzato

MaterieOperazioni elettorali e proclamazioneRito elettoraleLegittimazione e interesse a ricorrereMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiElezioniProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOnere della prova e principio dispositivoConcorrenza ed evidenza pubblicaVizi formali non invalidanti

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