Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03827/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal conferimento, da parte di un comune, di un incarico professionale per la progettazione di un campo sportivo polivalente. I professionisti ottennero un decreto ingiuntivo per il compenso pattuito, ma il comune propose opposizione deducendo l’inadempimento dei progettisti e, in appello, eccepì soprattutto la nullità del disciplinare di incarico per carenza del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria. La Corte d’appello accolse l’impugnazione e dichiarò che nulla era dovuto. In cassazione i professionisti denunciarono: 1) erronea applicazione delle norme sulla nullità della determina e del disciplinare, nonché dell’art. 97 Cost. e dell’art. 2700 c.c., sostenendo che la decisione era eccessivamente formalistica e che l’opera era comunque prevista negli strumenti programmatori dell’ente; 2) violazione delle norme di contabilità pubblica e del TUEL, oltre che dell’art. 2041 c.c., lamentando anche omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del funzionario stipulante e ultrapetizione sulla questione dell’arricchimento senza causa; 3) erronea statuizione sulle spese, per mancata compensazione nonostante l’originaria soccombenza dell’opponente in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione d’appello che aveva dichiarato la nullità del disciplinare di incarico per mancanza del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per insufficiente specificazione dell’impegno di spesa e dei mezzi di copertura. Ha escluso sia la fondatezza delle censure sulla contabilità pubblica e sulla pretesa novazione soggettiva, sia il vizio di ultrapetizione in tema di arricchimento senza causa, sia la necessità di integrare il contraddittorio con il funzionario stipulante. Ha inoltre confermato la condanna alle spese, osservando che la compensazione è discrezionale e che, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo comportava la soccombenza dei professionisti. È stato inoltre disposto l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma invocata nei motivi di ricorso per denunciare violazioni di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma invocata per vizi processuali, tra cui l’asserita ultrapetizione e la mancata integrazione del contraddittorio.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma invocata per censurare la motivazione sulla regolazione delle spese.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla condanna alle spese e alla mancata compensazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per dedotto difetto di motivazione sulla statuizione sulle spese.

  • art. 2041 c.c.

    L’azione di arricchimento senza causa è stata ritenuta non utilmente invocabile in presenza della specifica disciplina di responsabilità nei confronti del funzionario o amministratore che abbia agito in violazione delle regole contabili.

  • art. 2700 c.c.

    Il richiamo è stato ritenuto inconferente, poiché la controversia non riguardava la provenienza della dichiarazione ma il suo contenuto.

  • art. 97 Cost.

    La Corte richiama il principio di buon andamento e trasparenza quale fondamento del rigoroso rispetto delle regole di spesa degli enti locali.

  • art. 23, commi 3 e 4, d.l. 66/1989

    Norma ritenuta espressiva del divieto per i Comuni di effettuare spese senza impegno contabile registrato; la sua violazione comporta nullità della delibera e del contratto.

  • art. 1, comma 1, l. 144/1989

    Richiamata per la conversione del d.l. 66/1989, nell’ambito della disciplina sulle spese degli enti locali.

  • art. 35 d.lgs. 77/1995

    Indicato come riproduzione della disciplina previgente sulla necessaria copertura della spesa.

  • art. 191 d.lgs. 267/2000

    Ritenuto vigente presidio della correttezza dell’azione amministrativa e della validità degli impegni di spesa dell’ente locale.

  • art. 183, comma 7, d.lgs. 267/2000

    Richiamato per affermare che la mancanza del visto di regolarità contabile esclude l’esecutività della delibera.

  • art. 49 d.lgs. 267/2000

    Invocato dai ricorrenti, ma non ritenuto idoneo a sovvertire la decisione di merito.

  • artt. 284-288 R.D. 383/1934

    Richiamati per la disciplina contabile degli enti locali e per la nullità degli atti privi delle formalità prescritte.

  • art. 345 c.p.c.

    La Corte esclude violazione poiché la nullità del rapporto era rilevabile d’ufficio anche in appello.

  • art. 102 c.p.c.

    Invocato dai ricorrenti per lamentare omessa integrazione del contraddittorio, censura ritenuta infondata.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per il contributo unificato aggiuntivo.

Massime di principio

  • Per gli incarichi conferiti da enti locali, la validità dell’obbligazione e del successivo contratto presuppone la previa attestazione della copertura finanziaria e il formale impegno contabile registrato; in mancanza, la deliberazione di spesa è nulla e la nullità si riflette sul contratto di prestazione d’opera.
  • La mera indicazione generica dell’importo presunto o del generico capitolo di bilancio non è sufficiente: la delibera deve specificare analiticamente la spesa e i mezzi di copertura, così da vincolare l’ente in modo certo e attuale.
  • La programmazione dell’opera negli strumenti generali dell’ente non sana, di per sé, la mancanza del visto di regolarità contabile e dell’impegno di spesa richiesto dalla normativa contabile.
  • In presenza della disciplina speciale che configura la responsabilità diretta del funzionario o amministratore che abbia stipulato in violazione delle regole contabili, l’azione generale di arricchimento senza causa non è proponibile in via sussidiaria contro l’ente pubblico.
  • La nullità del titolo negoziale fondato su una deliberazione priva dei requisiti contabili è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello.
  • La compensazione delle spese di lite è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la sua mancata applicazione non è di regola censurabile in cassazione se la condanna segue alla soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCompensazioneSpese di lite
RamiContrattiProcesso civileObbligazioniDiritti realiResponsabilità civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.