Cassazione Civile, Ordinanza n. 33197/2024 del 18/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Sardegna che aveva rigettato il suo appello e accolto quello del fallimento della società, in una controversia su avviso di accertamento IRES, IRAP e IVA per il 2004. La lite riguardava, da un lato, la qualificazione di un atto di "compravendita" del 23 marzo 2004 relativo a una porzione frazionata di stabilimento industriale e terreno: per l'Ufficio si trattava di cessione di ramo d'azienda, fuori campo IVA e soggetta a imposta di registro proporzionale, mentre la CTR lo aveva ritenuto cessione di beni mobili e immobili assoggettata a IVA; dall'altro, la deducibilità di costi relativi all'ammortamento di beni immateriali del sito produttivo di Palermo e a spese di formazione del personale, contestati come non di competenza e dedotti integralmente nel 2004. Con il primo motivo l'Agenzia ha denunciato violazione dell'art. 2 d.P.R. 633/1972, sostenendo che plurimi elementi avrebbero imposto la qualificazione dell'operazione come cessione di ramo d'azienda. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 109 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2423-bis c.c., lamentando l'erronea deduzione integrale di costi pluriennali e il mutamento dei criteri contabili, oltre a una pretesa erronea applicazione dei principi IAS 17.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e l'Agenzia aveva censurato solo la prima, lasciando intatta la ratio della decadenza dell'Ufficio dal potere di revisione della tassazione dopo oltre tre anni dalla registrazione dell'atto. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo: in parte per difetto di autosufficienza e specificità del ricorso, in parte perché le censure sul carattere annuale di alcuni costi e sulla corretta interpretazione dello IAS 17 introducevano questioni nuove non trattate in appello; per la restante parte, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse effettuato un accertamento di fatto insindacabile, rilevando che i costi di ristrutturazione erano stati legittimamente spesati nell'esercizio in cui erano stati sostenuti e in cui si era realizzata la plusvalenza derivante dalla cessione degli immobili, e che la società aveva assolto l'onere di dimostrare l'inerenza dei costi. Il ricorso è stato quindi rigettato/inammissibile nel complesso, con prevalenza della posizione del fallimento intimato, rimasto vittorioso in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 2 d.P.R. 633/1972
La norma è richiamata per distinguere tra cessione di beni soggetta a IVA e cessione di ramo d'azienda fuori campo IVA; la Corte non entra nel merito del primo motivo perché inammissibile per mancata impugnazione di una ratio autonoma.
art. 76 d.P.R. 131/1986
È la base della decadenza dell'Ufficio dal potere di chiedere la revisione del titolo di tassazione dopo il decorso di oltre tre anni dalla registrazione dell'atto.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.
art. 109 d.P.R. 917/1986
I costi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni dai quali derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito; il giudizio di inerenza va riferito all'attività dell'impresa e richiede un'utilità obiettivamente determinabile e documentata.
art. 74, comma 3, d.P.R. 917/1986
Per le spese relative a più esercizi è necessario indicare criteri specifici commisurati alla durata dell'utilità del bene per ripartire il costo tra i vari esercizi.
art. 108 d.P.R. 917/1986
Richiamato quale disciplina vigente delle spese pluriennali, in continuità con il previgente art. 74, comma 3.
art. 2423-bis c.c.
È evocato per contestare il preteso mutamento dei criteri di valutazione di bilancio; la Corte osserva che la censura non si attaglia al decisum della CTR.
art. 2426 c.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di iscrivere nell'attivo costi straordinari sopportati in vista di utilità pluriennale, con successivo ammortamento.
Massime di principio
- Quando una sentenza è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a reggere il decisum, il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di interesse se non censura tutte le rationes.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente deve riportare gli atti e i passaggi rilevanti necessari a consentire alla Corte di comprendere compiutamente la questione senza dover consultare altri documenti.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni nuove o temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d'ufficio; la parte deve indicare specificamente dove la questione sia stata dedotta in precedenza.
- Ai fini della deducibilità dei costi, grava sul contribuente l'onere di provare l'inerenza e la coerenza economica della spesa, non essendo sufficiente la sola contabilizzazione.
- Le spese relative a più esercizi possono essere ripartite nel tempo solo se il contribuente indica criteri specifici commisurati alla durata dell'utilità del bene; in mancanza, la ripartizione pluriennale non è giustificata.
- In tema di qualificazione delle operazioni economiche ai fini IVA/registro, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura dell'operazione è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato e non specificamente censurato nei suoi presupposti decisivi.
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