Cassazione Penale, Sentenza n. 36023/2023 del 29/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione del diritto di difesa e nullità per mancato rispetto del termine temporale: il ricorrente lamenta che il provvedimento del Questore (6/5/2022) è stato notificato il 8/5/2022 alle ore 15:00 e che la convalida del G.I.P. è stata depositata in cancelleria il 10/5/2022 alle ore 11:40, cioè prima dello spirare del termine di 48 ore previsto per consentire all'interessato di esaminare gli atti e presentare memorie. Si deduce inoltre la carenza di atti investigativi nel fascicolo trasmesso al G.I.P., così da rendere non chiari i presupposti della convalida
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo: la convalida del G.I.P. è intervenuta prima del decorso delle 48 ore dalla notifica, determinando nullità della convalida. Perciò la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore del 6 maggio 2022, limitatamente all'obbligo di presentazione (ossia l'obbligo di presentarsi alla Tenenza dei Carabinieri). La parte dell'atto del Questore che configura una misura interdittiva (divieto di accesso ai luoghi/impianti sportivi) resta nella sfera di competenza del Questore e non è stata convalidata dal G.I.P.
Norme richiamate
legge n. 401 del 1989, art. 6
La Corte interpreta che il termine di 48 ore decorrenti dalla notifica del provvedimento del Questore è necessario per consentire all'interessato di esaminare gli atti e presentare memorie: la convalida del G.I.P. relativa all'obbligo di presentazione non può intervenire prima del decorso di tale termine (nullità generale se non rispettato). Inoltre distingue il comma 2 (convalida relativa alla libertà personale - obbligo di presentazione) dal comma 1 (misura interdittiva di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza)
codice di procedura penale
Richiamato come norma procedurale collegata al procedimento di convalida; la censura riguardava la tempestività e la correttezza procedimentale nella fase di controllo giudiziale del provvedimento della polizia amministrativa
Massime di principio
- Il destinatario di un provvedimento del Questore ha diritto ad un termine minimo di 48 ore dalla notifica per esaminare gli atti e presentare memorie: una convalida giudiziale prima della scadenza di tale termine è causa di nullità.
- La convalida del G.I.P. riguarda principalmente le misure che incidono sulla libertà personale (es. obbligo di presentazione); misure interdittive come il divieto di accesso a impianti sportivi restano di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e non sempre richiedono la stessa convalida giudiziale.
- È cruciale registrare e documentare precisamente orari e date di notifica e di deposito/codifica degli atti in cancelleria: discrepanti evidenze temporali possono determinare l'annullamento del provvedimento per violazione del diritto di difesa.
- Nel trasmettere il fascicolo al G.I.P. il P.M. dovrebbe includere le risultanze investigative pertinenti: l'assenza di elementi che giustifichino la misura può rafforzare la censura sulla legittimità della convalida (anche se nel caso esaminato la Corte ha deciso sul profilo temporale come motivo decisivo).
- In ipotesi analoghe, chi impugna deve verificare sia il rispetto dei termini procedurali (notifica vs convalida) sia la completezza degli atti trasmessi per poter efficacemente esercitare il diritto di difesa
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35895/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35896/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35938/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35941/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35958/2023 del 29/08/2023
- Sentenza penale · 29 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 35963/2023 del 29/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →