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Sentenza

Sentenza n. 4111/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5325/2025

Giustizia amministrativa202601518

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 5325/2025, relativa al riconoscimento del beneficio annuale della carta elettronica per la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per il servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2017-2018 al 2021-2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 18 agosto 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 6 marzo 2026, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Nonostante ciò, l’Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha chiesto l’accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l’ordine di adempiere entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la definitività della sentenza del Tribunale del lavoro e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha disposto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, con le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, fissare il termine per adempiere, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora in caso di ulteriore inottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere determinata, nel caso concreto, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il ricorso in ottemperanza per obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione presuppone l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla disposizione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, quale beneficio riconosciuto dal giudicato anche in relazione al servizio a tempo determinato della ricorrente.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento di somme e l’Amministrazione rimane inadempiente dopo la notificazione del titolo e dopo l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, sussistono i presupposti per l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’Amministrazione di adempiere entro un termine specifico, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e fissare contestualmente una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla notificazione o comunicazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfacimento, ovvero fino alla scadenza del termine assegnato quando l’interessato debba attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto e liquidato secondo le forme e i termini previsti dal d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

Testo integrale

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