Cassazione Penale, Sentenza n. 36791/2023 del 05/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Gambardella impugna la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale, deducendo violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e dell'art. 24 Cost. per avere avuto un difensore di fatto (Avv. nominato d'ufficio/di reperibilità) all'udienza del 15/04/2021 e per non essere stato avvertito il difensore di fiducia (Avv. Antonio Rodontini) nominato il 13/04/2021 sia riguardo alla richiesta del rito abbreviato formulata il 15/04/2021 sia per l'udienza di discussione del 25/11/2021; in sostanza si censura la mancata notifica al difensore di fiducia e la violazione del diritto di difesa, con particolare riferimento alla scelta del rito e alla partecipazione all'udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha condannato il ricorrente alle spese processuali. In motivazione la Corte ha osservato che: (i) il nuovo difensore Rodontini risultava nominato il 13/04/2021 presso l'Ufficio matricola, ma l'avviso di fissazione dell'udienza era stato dato in prosecuzione a una udienza fissata l'08/10/2020 alla quale era presente l'allora difensore di fiducia Avv. Francesca Salvatici; secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'avviso di fissazione deve essere effettuato al difensore di fiducia che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza, non anche al difensore subentrato successivamente; (ii) la richiesta di rito abbreviato "previo esame" formulata da Gambardella nell'udienza "da remoto" del 15/04/2021 comportava la necessità di esaminare l'imputato in presenza e quindi il rinvio all'udienza del 25/11/2021, e le disposizioni sul procedimento da remoto non si applicavano quando dovevano essere esaminate le parti; (iii) quando il rinvio stabilisce espressamente la data della nuova udienza, l'avviso al difensore previamente designato in sostituzione (ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.) è valido anche in forma orale e non è dovuta ulteriore comunicazione al difensore sostituito. Sulla base di ciò non si è ravvisata la lesione del diritto di difesa lamentata, pertanto la sentenza impugnata è stata confermata.
Norme richiamate
art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente come possibile causa di nullità per difetto di assistenza tecnica; la Corte interpreta che la notificazione deve essere valutata in base allo status del difensore al momento della fissazione dell'udienza, per cui non sussiste violazione se la notifica è stata fatta al difensore di allora.
art. 24 Cost.
Principio costituzionale del diritto di difesa invocato dal ricorrente; la Corte ritiene il diritto rispettato alla luce delle regole processuali sulla notifica e sulla rappresentanza del difensore.
art. 438, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che consente all'imputato di chiedere il rito abbreviato; la Corte conferma che la richiesta formulata nell'udienza è legittima e rilevante per la determinazione dei tempi e delle modalità del rinvio.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la sostituzione del difensore e attribuisce al difensore previamente designato in sostituzione il diritto di ricevere l'avviso e di esercitare i diritti del difensore sostituito; la Corte applica questo principio per escludere l'obbligo di nuova comunicazione al difensore cessato quando la data della nuova udienza è già stabilita.
art. 23 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito)
Norme sulle udienze da remoto; la Corte rileva che le disposizioni non si applicano quando devono essere esaminate le parti, ragione per cui il rinvio è stato necessario e legittimo.
Massime di principio
- L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere dato al difensore di fiducia che ricopriva tale qualità al momento in cui l'udienza è stata fissata: cambiamenti successivi nella rappresentanza non impongono automaticamente una nuova notifica.
- Se l'udienza viene rinviata per ragioni connesse a istanze dell'imputato o del difensore e la nuova data è già stabilita nell'ordinanza di rinvio, non è dovuta una ulteriore comunicazione al difensore precedentemente sostituito; l'avviso orale al difensore previamente designato in sostituzione si considera valido.
- Le regole sulle udienze "da remoto" non si applicano quando è necessario esaminare le parti in presenza; la formulazione di istanze che richiedono l'esame dell'imputato legittima il rinvio e modifica gli obblighi di comunicazione.
- La mera mancata ricezione di una notifica da parte del difensore subentrato non determina automaticamente violazione del diritto di difesa se le norme processuali relative alla designazione, alla notifica e alla sostituzione del difensore sono state osservate.
- In ipotesi di dubbio circa la regolarità della notifica o della sostituzione del difensore, è necessario verificare la data di fissazione originaria dell'udienza, la data di nomina del nuovo difensore e il contenuto dell'ordinanza di rinvio per valutare l'effettiva lesione del diritto di difesa.
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