Cassazione Penale, Sentenza n. 50100/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione con unico motivo relativo al vizio di motivazione nel calcolo degli aumenti per la continuazione: la difesa contestava che la Corte d'appello avesse contato indebitamente nove aumenti (quattro mesi ciascuno) ritenendo autonome due condotte (detenzione e porto dell'arma) al capo 11) e avesse inoltre trascurato il capo 2) per mera svista. In memoria successiva la difesa ha inoltre dedotto, per la prima volta, l'improcedibilità del reato di cui al capo 10) per presunto difetto di valida querela alla luce del d.lgs. n.150/2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'appello sul conteggio degli aumenti: il capo 2) era stato in realtà incluso nella condanna (la mancata indicazione era mera svista) e la contestazione al capo 11) comprendeva formalmente sia la detenzione sia il porto in luogo pubblico, giustificando il concorso formale delle due condotte sulla base della ricostruzione fattuale accertata in primo e secondo grado. La Cassazione ha inoltre respinto l'eccezione di improcedibilità del capo 10), osservando che il furto contestato (art. 624-bis c.p.) non è tra le fattispecie rese procedibili a querela dal d.lgs. 150/2022; per il capo 6) è stata accertata la presenza di denuncia querela. Conseguentemente è stata confermata la correttezza del calcolo della pena e dichiarata la manifesta infondatezza del motivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150/2022
Riferimento al mutato regime di procedibilità: la Corte osserva che la riforma non è applicabile al furto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., perciò l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa non rileva nel caso di specie.
art. 624-bis c.p.
Il furto in abitazione contestato (capo 10) è qualificato come furto previsto dall'art. 624-bis c.p.; tale fattispecie non rientra nelle condotte rese procedibili a querela dal d.lgs. 150/2022, quindi è procedibile d'ufficio.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Richiamato implicitamente per affermare la non deducibilità in Cassazione di censure non sollevate in sede di merito: la difesa ha introdotto in Cassazione una ricostruzione fattuale nuova relativa alla contemporaneità di detenzione e porto, motivo non dedotto in sede di merito e pertanto non esaminabile.
Corte cost. n. 186/2000
Citata in relazione alla valutazione dell'eventuale esonero dal pagamento delle spese per la causa dell'inammissibilità: la sentenza è stata ritenuta priva di ragioni di esonero e il ricorrente condannato alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non accoglie censure relative a ricostruzioni fattuali che non siano state dedotte in sede di merito: in Cassazione è inammissibile introdurre nuovi profili di fatto o nuove allegazioni non precedentemente contestate
- Nel calcolo degli aumenti per continuazione il giudice di merito può correggere svisti formali (es. omissione di indicazione di un capo) quando è evidente che la condanna abbraccia anche quel capo; la Cassazione verifica la coerenza tra motivazioni e dispositivo
- In tema di armi, il reato di porto illegale assorbe per continenza quello di detenzione solo se è provata la contemporaneità dell'inizio della detenzione e del porto o se l'imputato allega concretamente tale simultaneità; in mancanza, il giudice può ritenere autonome le condotte
- Le modifiche alla procedibilità (es. d.lgs. 150/2022) devono essere interpretate limitatamente alle fattispecie espressamente ricomprese: non tutte le ipotesi di furto sono divenute procedibili a querela
- La declaratoria di inammissibilità comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando previsto, al versamento della somma alla Cassa delle ammende, salvo giustificati motivi di esonero
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