Ordinanza n. 65/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del 12 novembre 2025 n. P-FR/L/Q/2025/101718 di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente in data 19.05.2025 su istanza del richiedente Sig. Sholkamy Mohey Eddin Sholkamy Abdelgawad.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. La revoca era motivata dalla mancanza dell’asseverazione contenente l’indicazione di tutti i lavoratori impiegati dal datore di lavoro e dalla conseguente impossibilità di accertare la capacità reddituale dell’impresa. Il ricorrente ha denunciato vizi di legittimità del provvedimento, non ulteriormente specificati nell’ordinanza, sostenendo l’illegittimità della revoca anche in considerazione del fatto che la mancata instaurazione del rapporto di lavoro era dipesa da circostanze estranee alla sua volontà.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. A un primo sommario esame, ha giudicato il provvedimento di revoca immune dai vizi denunciati, rilevando che la mancanza dell’asseverazione impediva di verificare la capacità reddituale del datore di lavoro. Il Collegio ha inoltre affermato che il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato presuppone l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Nel caso concreto, invece, non era mai stato concluso un contratto di lavoro dipendente tra il ricorrente e l’impresa, sebbene per ragioni estranee alla sua volontà. La domanda cautelare è stata pertanto respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
d.lgs. 286/1998
La decisione applica la disciplina del soggiorno per lavoro subordinato e dell’eventuale permesso per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro, richiamando la necessità di un precedente rapporto di lavoro correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
Massime di principio
- Il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato presuppone l’interruzione di un precedente rapporto di lavoro dipendente correttamente instaurato e cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro, anche quando dipenda da circostanze estranee alla volontà del lavoratore straniero, non equivale all’interruzione di un rapporto di lavoro preesistente e non consente, su tale base, il rilascio di un permesso per attesa occupazione o per un nuovo rapporto di lavoro subordinato.
- La mancanza dell’asseverazione recante l’indicazione di tutti i lavoratori impiegati dal datore di lavoro, tale da impedire l’accertamento della capacità reddituale dell’impresa, costituisce una motivazione idonea a sostenere la revoca del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato.
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