Cassazione Civile, Ordinanza n. 11176/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento/liquidazione IMU per l’anno 2014 relativi a un’area complessiva di mq. 7.480 sulla quale insistevano un’abitazione e due autorimesse, di cui i ricorrenti erano comproprietari. I contribuenti avevano impugnato gli atti sostenendo, in sintesi, che l’area non fosse autonomamente tassabile perché catastalmente "graffata" al fabbricato e quindi già considerata nella tassazione dell’immobile principale, con conseguente doppia imposizione. In primo grado era stata riconosciuta la debenza dell’IMU solo sulla superficie poi divenuta mappale 590, mentre la restante parte era stata ritenuta pertinenziale e non imponibile. In appello il Comune aveva contestato tale ricostruzione e la sentenza regionale aveva ritenuto non imponibile il mappale 245 in quanto pertinenziale, ma imponibile il mappale 590 perché, mediante il successivo frazionamento, i proprietari avrebbero manifestato la volontà di sottrarlo al vincolo pertinenziale. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: i primi quattro denunciavano motivazione apparente/illogica e vizi correlati anche sulle sanzioni; il quinto e il sesto contestavano la rilevanza del frazionamento e l’esclusione della pertinenzialità dell’area, sostenendo che nel 2014 esistesse solo il mappale 245, catastalmente incorporato nel fabbricato, e che la graffatura impedisse una autonoma imposizione IMU; il settimo riguardava le sanzioni; l’ottavo invocava buona fede e affidamento per la mancata contestazione della consistenza catastale; il nono lamentava omessa pronuncia sull’appello relativo alla motivazione degli avvisi e alla prova; il decimo lamentava omessa pronuncia sulla zona urbanistica e sull’eccessività del valore imponibile. La Corte ha ritenuto infondati i motivi da primo a quarto, l’ottavo e ha assorbito il settimo e il decimo; ha accolto il quinto e il sesto motivo, chiarendo che la graffatura catastale non è decisiva e che la pertinenzialità va accertata con riferimento alla situazione fattuale esistente nell’anno d’imposta 2014, non a quella successiva del frazionamento del 2016. È stato inoltre dichiarato assorbito il nono motivo nella parte compatibile con la decisione di accoglimento sui motivi centrali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente al quinto e al sesto motivo, rigettando i primi quattro e l’ottavo, e dichiarando assorbiti il settimo, il nono e il decimo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se, con riferimento all’anno di imposta 2014, l’area di mq. 4.624 fosse effettivamente pertinenza del fabbricato oppure no. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito aveva valutato la pertinenzialità anche alla luce del frazionamento intervenuto nel 2016, quindi riferendosi a una situazione successiva all’anno imponibile, mentre il criterio corretto è quello della situazione fattuale esistente nell’anno d’imposta. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, nn. 3 e 4, e n. 5
indica i vizi deducibili in cassazione; la Corte ribadisce che il vizio di motivazione è oggi denunciabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, mentre il n. 3 riguarda la violazione di norme sostanziali e non l'illogicità della motivazione.
art. 132 c.p.c.
primo comma, n. 4; secondo comma, n. 4
la motivazione è apparente solo se non consente di percepire le ragioni della decisione; il giudice non deve confutare analiticamente ogni argomento difensivo, essendo sufficiente esporre gli elementi posti a fondamento della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiede la motivazione della sentenza tributaria; il vizio ricorre solo se la motivazione manca o è meramente apparente, non quando la decisione sia ritenuta semplicemente errata nel merito.
art. 111 Cost.
viene richiamato come parametro costituzionale della motivazione delle sentenze e, per il processo, come limite minimo costituzionale del controllo sulla motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato congiuntamente alle norme sulla motivazione della sentenza.
art. 16 d.lgs. n. 472/1997
l'obbligo di motivazione dell'atto di contestazione delle sanzioni opera quando le sanzioni sono irrogate con atto separato; se contestuali all'accertamento, la motivazione può essere assolta per relationem.
art. 7 L. n. 212/2000
l'obbligo di allegazione degli atti richiamati riguarda solo quelli non conosciuti o non conoscibili dal contribuente, non gli atti generali soggetti a pubblicità legale.
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato dai ricorrenti in tema di buona fede e affidamento, ma ritenuto non decisivo rispetto al corretto criterio di accertamento della pertinenzialità.
art. 17 d.lgs. n. 446/1997
richiamato nel settimo motivo sulle sanzioni, poi assorbito.
art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
norma richiamata dai ricorrenti per definire l'area imponibile ai fini dell'IMU/ICI in connessione con il concetto di pertinenza.
art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 504/1992
richiamato dalla Corte nel ribadire che la pertinenza va accertata in base alla destinazione effettiva del bene, non alla mera qualificazione catastale.
art. 13 d.l. n. 201/2011
norma evocata dai ricorrenti quale base dell’imposizione IMU.
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
richiamata nel quinto motivo, ma la Corte esclude che la questione catastale/frazionamento incida sul criterio sostanziale della pertinenzialità ai fini IMU.
art. 817 c.c.
la pertinenza richiede la concreta destinazione del bene al servizio o all'ornamento di un altro bene, con elementi oggettivi e soggettivi; la classificazione catastale e la graffatura hanno solo rilievo formale.
art. 818 c.c.
richiamato dai ricorrenti a supporto dell'estensione del regime pertinenziale, ma la Corte ribadisce che conta la destinazione effettiva della cosa.
art. 112 c.p.c.
richiamato nel motivo di omessa pronuncia; la Corte lo supera rimediando in sede di legittimità quando possibile senza nuovi accertamenti in fatto.
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di divieto di doppia imposizione, ma ritenuto non configurabile nel caso concreto perché il Comune ha emesso solo gli avvisi oggetto di causa.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere le ragioni della decisione; non è sufficiente che la motivazione sia ritenuta incongrua o poco persuasiva nel merito.
- Nel processo tributario l’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi; non è necessario che indichi anche le ragioni giuridiche di ogni mancato riconoscimento di esenzioni, quando la relativa prova incombe sul contribuente.
- Le sanzioni collegate al tributo, se irrogate contestualmente all’atto di accertamento, non richiedono una motivazione separata analitica, potendo la motivazione essere assolta per relationem.
- Ai fini dell’IMU e, più in generale, della disciplina dei beni pertinenziali, la graffatura catastale e le risultanze formali del catasto non sono decisive: ciò che conta è la concreta destinazione del bene al servizio o all’ornamento del bene principale.
- L’accertamento della pertinenza richiede un’indagine di fatto su elementi oggettivi e soggettivi, riferita alla situazione esistente nell’anno d’imposta; non è legittimo fondare il giudizio su modifiche catastali o frazionamenti sopravvenuti rispetto al periodo imponibile.
- Il divieto di doppia imposizione non opera quando l’amministrazione esercita una sola volta il potere impositivo con gli avvisi oggetto di causa, né può desumersi dal solo fatto che il valore catastale di un immobile incorpori una porzione di area di fatto considerata pertinenziale dal contribuente.
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