Sentenza n. 959/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di decadenza dalla concessione demaniale marittima, unitamente agli atti presupposti relativi ad accertate carenze nell’assistenza bagnanti e nelle dotazioni di sicurezza
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare della concessione dal 2010, ha impugnato la terza decadenza disposta dal Comune con riferimento alla medesima concessione, oltre alla comunicazione di avvio del procedimento e ai verbali della Polizia Locale e dell’Ufficio Circondariale Marittimo. Ha dedotto: la violazione del divieto di bis in idem per il cumulo tra sanzioni pecuniarie e decadenza; la sproporzione della misura; l’assenza di definitività degli accertamenti; l’insussistenza di un grave inadempimento idoneo a giustificare l’estinzione del rapporto concessorio; nonché vizi propri dei verbali presupposti. Gli accertamenti riguardavano l’assenza dell’assistente bagnanti il 1° e il 2 giugno 2025, la presenza il 13 luglio 2025 di un assistente con brevetto formalmente scaduto, ma prorogato ex lege e subordinato alla disponibilità di un certificato medico ottenuto pochi giorni dopo, e l’assenza presso la struttura di alcune dotazioni di primo soccorso, collocate in altra struttura. Il Comune ha sostenuto la gravità delle violazioni e la natura vincolata della decadenza ai sensi della normativa regionale in materia di salvamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la decadenza, assorbendo gli ulteriori motivi. Ha respinto la censura relativa al bis in idem, ritenendo che la sanzione pecuniaria e la decadenza operino su piani distinti: la prima punisce la singola violazione, mentre la seconda valuta l’affidabilità complessiva del concessionario e la compatibilità della sua condotta con la prosecuzione del rapporto. Il cumulo è quindi astrattamente ammissibile, purché la decadenza sia fondata su un autonomo giudizio di gravità. Nel caso concreto, tuttavia, la misura è stata ritenuta sproporzionata. Le violazioni, ricondotte sostanzialmente a tre episodi, erano episodiche, temporalmente circoscritte e prontamente sanabili: le contestazioni del 1° e del 2 giugno riguardavano un’unica condotta omissiva verificata a poche ore di distanza; il rilievo sul brevetto aveva carattere prevalentemente formale; le dotazioni di sicurezza erano comunque presenti in altra struttura, senza che fosse stata verificata l’effettiva impossibilità di utilizzarle. Non si erano verificati incidenti o pericoli concreti e gli episodi non dimostravano un’inidoneità strutturale del concessionario, attivo da molti anni. La decadenza non superava il test di idoneità, perché non risultava necessaria per perseguire la sicurezza della balneazione: l’amministrazione avrebbe potuto ricorrere a misure meno invasive, quali diffida ad adempiere, sospensione temporanea, prescrizioni aggiuntive o rafforzamento dei controlli. La scelta della misura estrema, senza previa adozione di strumenti intermedi, è stata inoltre ritenuta inadeguata nel bilanciamento tra il grave sacrificio economico e professionale imposto al concessionario e il beneficio pubblico conseguibile. La sentenza ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 47 codice della navigazione
Richiamato quale base del procedimento di decadenza dalla concessione demaniale marittima; la decadenza richiede comunque, secondo la decisione, una valutazione autonoma della gravità dell’inadempimento e deve rispettare il principio di proporzionalità.
art. 10 l.r. Puglia n. 17/2015
La normativa regionale è stata invocata dal Comune per sostenere la natura vincolata e automatica della decadenza in caso di violazione degli obblighi di salvamento; il TAR ha comunque escluso che tale automatismo potesse giustificare, nelle concrete circostanze, una misura sproporzionata.
Massime di principio
- La sanzione pecuniaria per una singola violazione e la decadenza da una concessione demaniale possono cumularsi, perché hanno natura e funzione diverse: la prima reprime l’illecito specifico, mentre la seconda incide sulla prosecuzione del rapporto in ragione dell’affidabilità complessiva del concessionario. Il cumulo richiede tuttavia un autonomo e motivato giudizio sulla gravità dell’inadempimento.
- La decadenza da una concessione demaniale, quale misura estintiva del rapporto, è legittima soltanto se le violazioni accertate dimostrano un’inidoneità strutturale o comunque una compromissione grave dell’affidabilità del concessionario; inadempimenti episodici, circoscritti e prontamente sanabili non sono di per sé sufficienti.
- Il principio di proporzionalità impone di verificare, in sequenza, l’idoneità della decadenza rispetto allo scopo pubblico, la necessità della misura rispetto ad alternative meno invasive e l’adeguatezza del sacrificio imposto al concessionario rispetto al beneficio pubblico conseguito.
- Quando le irregolarità nella gestione di un servizio connesso alla sicurezza siano correggibili senza estinguere il rapporto concessorio, l’amministrazione deve valutare misure intermedie, quali diffida, prescrizioni, rafforzamento dei controlli o sospensione temporanea, prima di adottare la decadenza, salvo che la gravità concreta renda inutili o inadeguate tali alternative.
- La valutazione di proporzionalità della decadenza deve considerare la durata del rapporto, la natura episodica o sistematica delle violazioni, la loro concreta pericolosità, la possibilità di immediata regolarizzazione e l’eventuale assenza di danni o incidenti effettivi.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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