Sentenza del 30/05/2017 n. 13574 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza che aveva riconosciuto l'esenzione ICI prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), sostenendo che l'Istituto religioso non aveva dimostrato il possesso del requisito oggettivo. Per gli immobili utilizzati per attività didattiche e ricettive era necessario provare che tali attività fossero svolte concretamente con modalità non commerciali. L'Istituto ha proposto ricorso incidentale, contestando la disciplina applicata e chiedendo, tra l'altro, la disapplicazione delle sanzioni per asserita incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del Comune, ritenendo insufficiente e apodittica la motivazione della sentenza d'appello. Ha affermato che l'esenzione richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura dell'ente, sia un requisito oggettivo, da verificare in concreto, consistente nello svolgimento non commerciale dell'attività nell'immobile. La riscossione di rette o corrispettivi costituisce un forte indizio di commercialità e impone una verifica particolarmente rigorosa; non è sufficiente dimostrare che le entrate coprano i costi o che i prezzi siano inferiori a quelli di mercato. Il ricorso incidentale è stato dichiarato in parte assorbito e in parte inammissibile, poiché la richiesta di disapplicazione delle sanzioni non risultava adeguatamente documentata come domanda proposta nei precedenti gradi di giudizio. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati esclusivamente per determinate attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive, nonché per attività di religione e culto.
Per le annualità anteriori alle modifiche normative del 2005 e del 2006, l'esenzione non opera automaticamente per il solo fatto che l'attività rientri tra quelle indicate dalla norma. Occorre dimostrare in concreto che l'attività sia svolta con modalità non commerciali.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 87, comma 1, lett. c), oggi art. 73, comma 1, lett. e)
Individuazione degli enti pubblici e privati diversi dalle società ai quali la disciplina dell'esenzione fa riferimento.
Il requisito soggettivo riguarda la natura dell'ente che svolge direttamente l'attività e che non deve avere come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.
D.L. n. 203 del 2005, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 248 del 2005
La disciplina aveva esteso l'esenzione anche a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività.
La modifica è stata ritenuta innovativa e, quindi, non applicabile retroattivamente all'annualità ICI 2002.
D.L. n. 223 del 2006, art. 39, convertito dalla L. n. 248 del 2006
L'esenzione si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.
Anche questa disciplina successiva non si applica all'annualità 2002, regolata dal testo originario della norma.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Rilevanza dell'errore determinato da obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.
La disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa presuppone una domanda ritualmente proposta nei precedenti gradi di giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Potere del giudice tributario di disapplicare le sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.
La relativa richiesta non può essere introdotta per la prima volta in appello o nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Le esenzioni tributarie per immobili utilizzati da enti religiosi o non commerciali devono essere interpretate e provate in modo rigoroso.
- Non basta dimostrare la destinazione dell'immobile a scuola, struttura ricettiva o altra attività astrattamente agevolata: occorre provare le concrete modalità di gestione non commerciale.
- La riscossione di rette, tariffe o corrispettivi è un forte indizio di attività commerciale; prezzi inferiori al mercato o destinazione degli introiti alla copertura dei costi non escludono automaticamente la commercialità.
- L'onere della prova del requisito oggettivo grava sul contribuente che invoca l'esenzione, il quale deve fornire elementi concreti e specifici sull'organizzazione, sull'accesso ai servizi, sui prezzi e sull'assenza di concorrenza alterata.
- Le modifiche normative successive che ampliano un'esenzione non sono necessariamente retroattive: occorre verificare la disciplina vigente nell'anno d'imposta interessato.
- La richiesta di non applicare le sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata tempestivamente e in modo specifico nei gradi di merito; non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
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