Sentenza n. 8080/2026 - Roma, Sezione 5B
per laccertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 26 marzo 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, presentata il 26 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto, evidenziando che il ritardo gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Il Ministero si è costituito senza fornire una definizione espressa della domanda né risultando aver richiesto integrazioni documentali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il Tribunale ha ritenuto sufficiente, ai fini della configurazione dell’obbligo di provvedere, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso. Nel caso concreto, il Ministero non si era pronunciato sulla domanda del 26 marzo 2025. Il giudice ha ravvisato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, eventualmente richiedendo integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo è stato quindi individuato in quattro mesi, ove siano necessarie integrazioni. Il Ministero è stato condannato a provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi entro i successivi 90 giorni. L’Amministrazione e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
legge n. 241/1990
termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento
La scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso integra, in presenza di una formale istanza, la violazione dell’obbligo di provvedere.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ... l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita ...; Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
Il giudizio sul silenzio consente di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’Amministrazione di provvedere entro un termine, con possibilità di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
Massime di principio
- La presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a configurare l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e l’illegittimità del silenzio-inadempimento.
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, l’autorità competente deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; qualora richieda integrazioni, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
- Il giudice, accertata l’illegittimità del silenzio, può ordinare all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine determinato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Nella definizione di una domanda di riconoscimento di un titolo professionale conseguito in altro Stato membro, l’Amministrazione e il commissario ad acta devono rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza dell’Adunanza Plenaria sul riconoscimento dei titoli esteri.
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