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Sentenza

Sentenza n. 417/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 165 del 26 marzo 2025, concernente assegnazione carta docenti.

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 165 del 26 marzo 2025, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2016/17-2020/21

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza lamentando che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza, passata in giudicato, che lo condannava a corrispondere il bonus carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 e 2020/21, oltre alle spese legali. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità, sostenendo che il ricorso, notificato il 18 aprile 2026, era stato depositato il 15 maggio 2026, oltre il termine di quindici giorni previsto per il rito camerale. La ricorrente ha contestato il computo del termine, chiedendo di fare riferimento alle ricevute di consegna e alla data di perfezionamento dell’ultima notificazione anziché alle date descrittive nei moduli di deposito; in subordine ha invocato la rimessione in termini per errore scusabile, prospettando un’incertezza oggettiva o un impedimento tecnico non imputabile alla difesa.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare del Ministero e ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività del deposito. Dal fascicolo telematico risultavano le date indicate dall’Avvocatura dello Stato e la ricorrente non aveva fornito elementi oggettivi idonei a metterne in dubbio l’esattezza. È stata respinta anche la richiesta subordinata di rimessione in termini: la regola sul termine processuale era consolidata e non risultavano impedimenti tecnici. La domanda di ottemperanza e le richieste di assegnazione del termine e di nomina del commissario ad acta non sono state esaminate nel merito. Spese compensate per la natura della controversia.

Norme richiamate

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Pertanto, deve concludersi nel senso dell’irricevibilità del ricorso, in ragione della tardività del deposito rispetto al termine risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

    La tardività del deposito del ricorso rispetto al termine processuale applicabile ne determina l’irricevibilità.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Pertanto, deve concludersi nel senso dell’irricevibilità del ricorso, in ragione della tardività del deposito rispetto al termine risultante dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm.

    Nel giudizio camerale di ottemperanza il termine per il deposito è dimezzato; il suo superamento comporta l’irricevibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Quanto all’errore scusabile, sembra evidente che si tratta di una regola processuale più che consolidata, né risultano impedimenti tecnici.

    La rimessione in termini per errore scusabile non è giustificata quando il termine applicabile è una regola processuale consolidata e non sono dimostrati impedimenti tecnici.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza in camera di consiglio, il ricorso deve essere depositato entro il termine processuale dimezzato previsto per il rito; il deposito tardivo comporta l’irricevibilità.
  • La rimessione in termini per errore scusabile richiede circostanze idonee a giustificare l’errore, quali un’incertezza oggettiva o un impedimento tecnico non imputabile; non è sufficiente invocarla quando la regola processuale è consolidata e non sono indicati impedimenti concreti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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