Cassazione Penale, Sentenza n. 17168/2023 del 21/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza d'appello che l'aveva dichiarata colpevole di tentato furto aggravato. I motivi dedotti in Cassazione sono: 1) violazione di legge in relazione al riconoscimento delle aggravanti della violenza sulle cose e dell'esposizione alla pubblica fede (contestando l'uso dell'energia fisica, la mancanza di danneggiamento o rimozione della placca antitaccheggio e sostenendo che la vigilanza continua esclude l'aggravante); 2) errata applicazione e carenza di motivazione riguardo all'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), con rilievo del modesto valore del bene, l'incensuratezza e la restituzione spontanea della merce; 3) eccessiva determinazione della pena, specie trattandosi di tentativo.
La decisione
La Corte di Cassazione respinge i motivi relativi alle aggravanti e alla pena (li ritiene infondati o aspecifici), ma accoglie parzialmente il ricorso in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. alla luce della Riforma Cartabia. Poiché la nuova formulazione dell'art. 131-bis modifica il criterio limitativo basato sul minimo edittale e introduce elementi valutativi pertinenti (anche la condotta successiva), la Corte ritiene necessario che il giudice di merito riconsideri la questione in concreto. Pertanto annulla la sentenza impugnata limitatamente all'art. 131-bis e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Palermo per nuovo giudizio; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 c.p.
La sentenza d'appello aveva riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 62 n.4 e l'aveva ritenuta equivalente alle aggravanti già concesse; la Cassazione non ha posto questioni particolari su questo punto.
art. 131-bis c.p. (prima e dopo Riforma Cartabia)
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale
La Riforma Cartabia ha reso applicabile l'istituto a reati il cui minimo edittale non superi i due anni, cambiando il criterio precedente. La Corte ritiene che tale disciplina più favorevole possa trovare applicazione anche nei procedimenti pendenti e che, nel caso concreto di tentato furto, occorra che il giudice di merito riesamini la sussistenza della particolare tenuità tenendo conto delle modalità, dell'esiguità del danno e della condotta successiva; pertanto la Cassazione annulla e rinvia per nuova valutazione.
art. 133 c.p.
Richiamato come criterio per valutare l'entità del danno e le modalità della condotta ai fini della particolare tenuità.
Sez. U, n. 13681 del 25 febbraio 2016 (giurisprudenza Tushaj)
La Corte ricorda il principio secondo cui una norma sostanziale più favorevole è applicabile ai procedimenti pendenti; tuttavia la rilevabilità d'ufficio in Cassazione della causa di non punibilità è vincolata alla specifica situazione processuale e alla data della sentenza impugnata. Nel caso in esame la Corte ritenuta necessaria una rivalutazione di merito alla luce della modifica normativa.
d.lgs. n. 150 del 2022 (Riforma Cartabia)
Ha modificato l'art. 131-bis spostando il criterio al minimo edittale e integrando la valutazione con la condotta successiva; la Corte applica la nuova regola ai procedimenti pendenti e dispone il rinvio per permettere la valutazione di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla possibilità per la Corte di cassazione di dichiarare d'ufficio la causa di non punibilità e annullare senza rinvio quando i presupposti sono verificabili in sede di legittimità. Nel caso, la Corte ritiene che non sia possibile decidere la questione della tenuità senza un nuovo giudizio di merito.
art. 620 cod. proc. pen. (comma primo lett. i)
Richiamato come norma che disciplina l'annullamento senza rinvio nei casi in cui la Corte di cassazione dichiari d'ufficio la causa di non punibilità; la Corte ha escluso qui tale declaratoria d'ufficio per la particolare tenuità, disponendo il rinvio.
Giurisprudenza di Sezione (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019 e altre)
Consolidato orientamento secondo cui la sottrazione di prodotti dotati di placca antitaccheggio integra l'aggravante per esposizione alla pubblica fede, poiché il dispositivo consente al più la sola rilevazione acustica e non un controllo a distanza efficace; la presenza di personale di vigilanza che non eserciti controllo continuo non esclude l'aggravante.
Massime di principio
- La sottrazione di merce provvista di placca antitaccheggio può integrare l'aggravante per esposizione alla pubblica fede anche se è presente personale di vigilanza, salvo che sia dimostrata un'efficace vigilanza continua e controllo della merce.
- La manomissione o il danneggiamento parziale della merce (es. per tentare di rimuovere la placca) è elemento idoneo a fondare l'aggravante della violenza sulle cose o comunque a provare l'uso di mezzi per eludere il dispositivo di sicurezza.
- Dopo la Riforma Cartabia l'accesso alla non punibilità per particolare tenuità si valuta anche con riferimento al minimo edittale (criterio più favorevole): va considerata la modalità della condotta, l'esiguità del danno, la condotta successiva e l'assenza di abitudine del reo.
- Se la norma più favorevole è sopravvenuta e il suo impiego incide su fatti di merito che non possono essere risolti in sede di legittimità, la Corte di Cassazione annulla limitatamente alla questione e rinvia al giudice di merito per la valutazione concreta.
- La rilevabilità d'ufficio in Cassazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è possibile ma è subordinata alla situazione processuale e alla data della sentenza impugnata: non sempre la Corte può pronunciarsi d'ufficio senza rinvio.
- Nel valutare una richiesta di applicazione dell'art. 131-bis occorre documentare in modo circostanziato l'esiguità del danno, la modalità del fatto, la condotta successiva e l'assenza di abitudine; tali elementi sono tipicamente di merito e possono richiedere nuovo esame in grado di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16981/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16983/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16986/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2023 del 21/04/2023
- Sentenza penale · 21 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 16993/2023 del 21/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →