Cassazione Penale, Sentenza n. 31800/2025 del 23/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma dell'espulsione disposta in sede di esecuzione pena, deducendo violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286/1998 e degli artt. 8 e 10 della Convenzione EDU. Sosteneva che il provvedimento non aveva adeguatamente valutato l'incidenza dell'espulsione sul diritto all'unita' familiare, poiche' esisterebbe un genitore di nazionalita' italiana (Mourtalla Gueye, nato il 6/9/1976) disposto ad accoglierlo, e che il ricorrente e' presente in Italia da anni con legami familiari stretti.
La decisione
Il ricorso per cassazione e' stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondate le censure, confermando che il Tribunale di sorveglianza ha motivato logicamente e congruentemente la decisione: il ricorrente aveva prodotto solo una copia del documento di un presunto genitore italiano senza dimostrare rapporti o contatti (nessun colloquio in carcere, nessun riferimento in istanze per misure alternative), e non ha fornito prove di integrazione sociale, familiare o lavorativa in Italia. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'espulsione, come misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 286/1998, e' obbligatoria in presenza delle condizioni di legge salvo cause ostative previste dall'art. 19, e ha ricordato la rilevanza dell'art. 8 CEDU ma ha confermato che, nel caso concreto, non emerge nocumento tale da impedire l'espulsione. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 16
art. 16, comma 5 e comma 6 (espulsione in sede di esecuzione pena e opposizione)
L'espulsione dello straniero condannato in esecuzione di pena e' un'atipica misura alternativa alla detenzione di competenza del giudice di sorveglianza; puo' essere adottata quando ricorrono le condizioni di legge e in mancanza di cause ostative previste dall'art. 19
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19
art. 19, comma 2, lett. c) (richiamata dal ricorrente)
L'art. 19 disciplina le cause ostative all'espulsione e prevede la valutazione dell'effettivita' dei vincoli familiari e dell'inserimento sociale; la Corte ha interpretato che, dopo le modifiche normative, permane la rilevanza del diritto alla vita privata e familiare ai fini della valutazione dell'espulsione
Convenzione europea dei diritti dell'uomo
L'art. 8 CEDU (vita privata e familiare) costituisce parametro interposto nella valutazione nazionale dell'espulsione; la Corte ribadisce la sua rilevanza ma afferma che non e' automaticamente impeditivo se non dimostrato un concreto nocumento
d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito nella l. 18 dicembre 2020, n. 173
Ha introdotto divieti alla disposta espulsione qualora vi fosse fondato motivo di ritenere che ne deriverebbe nocumento al diritto alla vita privata e familiare, richiedendo la valutazione di effettivita' dei vincoli e della durata della permanenza in Italia
d.l. n. 130 del 2023, convertito dalla l. n. 173 del 2023
Ulteriore modifica normativa citata dalla Corte; comunque non ha eliminato il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali richiamati dall'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6
richiamo agli obblighi "costituzionali o internazionali dello Stato italiano"
Richiama obblighi costituzionali e internazionali che vincolano la disciplina espulsiva nazionale, giustificando l'attenzione dovuta al rispetto della Convenzione EDU nella valutazione delle espulsioni
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'art. 8 CEDU e' rilevante nella valutazione dell'espulsione ma non e' assoluto: occorre dimostrare un concreto nocumento alla vita familiare o privata per impedire l'espulsione
- La mera produzione di un documento attestante l'esistenza anagrafica di un familiare italiano non e' sufficiente; va provata l'effettiva relazione affettiva, la stabilita' dei contatti e la disponibilita' concreta del familiare ad accogliere
- Il giudice valuta l'inserimento sociale, la durata della permanenza in Italia e l'effettivita' dei legami familiari: elementi quali colloqui, visite, richieste per misure alternative, certificazioni di convivenza, rapporti lavorativi o scolastici sono decisivi
- Spetta al ricorrente l'onere di fornire prove idonee a dimostrare l'esistenza di cause ostative all'espulsione; affermazioni generiche o documenti isolati rischiano di essere ritenuti insufficienti
- L'espulsione in esecuzione pena e' prevista come misura alternativa alla detenzione per ragioni anche di gestione penitenziaria; l'assenza di elementi che dimostrino l'interferenza con i diritti garantiti dall'ordinamento e dalla CEDU rende legittima la sua applicazione
- In fase di preparazione del ricorso e dell'opposizione e' consigliabile raccogliere e documentare con certezza contatti e relazioni reali (prove di convivenza, dichiarazioni ufficiali del familiare italiano, mail, messaggi, testimonianze, atti amministrativi) per convincere il giudice della sussistenza di un pregiudizio al diritto di famiglia
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