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Sentenza

Sentenza n. 4710/2026 - Napoli, Sezione 4

Giustizia amministrativa202500092

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e successive rettifiche del concorso per la classe AAAA "Scuola dell'Infanzia" nella parte in cui non attribuiscono 18,75 punti aggiuntivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata nella procedura concorsuale per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, contestava la mancata attribuzione di 18,75 punti aggiuntivi previsti dal punto A.1.2 dell'Allegato B al D.M. n. 206/2023. Deduceva di avere conseguito nel 1987 il Diploma di Maturità Magistrale, già considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal punto A.1.1, e sosteneva che tale titolo dovesse consentire anche il riconoscimento del bonus di cui al punto A.1.2. Deduceva la violazione del D.M. n. 206/2023, della lex specialis concorsuale e del vincolo derivante dalla disciplina della procedura, nonché disparità di trattamento e violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990. Chiedeva l'annullamento delle graduatorie, l'accertamento del diritto all'attribuzione del punteggio, la ricollocazione in graduatoria e l'immissione in ruolo, anche mediante risarcimento in forma specifica.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità delle graduatorie e delle relative rettifiche. Ha interpretato il punto A.1.2 dell'Allegato B al D.M. n. 206/2023 nel senso che il punteggio aggiuntivo di 18,75 punti spetta esclusivamente per l'abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria oppure attraverso altra laurea magistrale conseguita all'estero e riconosciuta secondo la disciplina richiamata dalla disposizione. La previsione non ammette equipollenti e non può essere estesa al Diploma di Maturità Magistrale, anche se quest'ultimo è sufficiente per l'accesso alla procedura e rileva ai fini del diverso punteggio previsto dal punto A.1.1. Secondo il Collegio, la distinzione riflette una scelta discrezionale del Ministero, diretta a premiare il possesso di un titolo universitario, e non determina disparità di trattamento. Non è stato ravvisato neppure un difetto di motivazione, poiché la disposizione è chiara e l'attribuzione del punteggio costituisce attività vincolata. La domanda cautelare era stata già respinta e tale decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • D.M. 26 ottobre 2023, n. 206, Allegato B, punto A.1.2

    In aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1, l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria ovvero attraverso altra laurea magistrale conseguita all’estero, riconosciuta ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, comporta l’attribuzione di ulteriori 18,75 [punti].

    La disposizione attribuisce il bonus esclusivamente alle abilitazioni specifiche conseguite attraverso i percorsi di laurea espressamente indicati e non consente l'estensione a titoli diversi, quale il Diploma di Maturità Magistrale.

  • D.M. 26 ottobre 2023, n. 206, Allegato B, punto A.1.1

    Il titolo già valutato ai fini dell'accesso alla procedura non comporta automaticamente anche il punteggio aggiuntivo previsto dal distinto punto A.1.2.

  • art. 3 l. 241/1990

    Non risulta violato, poiché la chiarezza della disciplina e la natura vincolata dell'attribuzione del punteggio escludono un autonomo obbligo di motivazione ulteriore.

Massime di principio

  • Quando una lex specialis concorsuale attribuisce un punteggio aggiuntivo a un titolo o a un percorso formativo specificamente individuato, il beneficio non può essere esteso a titoli ritenuti equivalenti o sufficienti per altri fini, se la disposizione non prevede equipollenze.
  • Il fatto che un titolo consenta l'ammissione a una procedura concorsuale o sia valutabile ai fini di una voce della tabella dei punteggi non implica, in assenza di un'espressa previsione, il diritto al punteggio aggiuntivo previsto da una distinta voce riferita a un titolo diverso.
  • La scelta regolamentare di attribuire un bonus concorsuale al possesso di una laurea o di uno specifico percorso universitario rientra nella discrezionalità dell'amministrazione e non determina disparità di trattamento se è coerente con la finalità premiale perseguita.
  • Quando la disciplina concorsuale individua in modo chiaro e tassativo i titoli cui attribuire un punteggio, l'attività dell'amministrazione è vincolata e la motivazione del diniego può ritenersi adeguatamente espressa mediante il richiamo alla disposizione applicabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubblici
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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