Ordinanza n. 12632/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri Sez. Lavoro n. 889/2024 (RG 121/2023) con specifico riferimento al pagamento in favore di SPERANZA FRANCA degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio (cd Gradoni) in relazione al servizio non di ruolo svolto, nella misura di € 7.292,61 oltre interessi legali nonché regolarizzazione contributiva;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 889/2024, quanto al pagamento degli incrementi stipendiali per anzianità relativi al servizio non di ruolo e alla regolarizzazione contributiva
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione lavoro, n. 889/2024, chiedendo l'esecuzione degli obblighi di pagamento in suo favore degli incrementi stipendiali legati all'anzianità di servizio, cosiddetti gradoni, maturati in relazione al servizio non di ruolo, per l'importo di 7.292,61 euro oltre interessi legali, nonché la regolarizzazione contributiva. Dal testo dell'ordinanza non risultano dettagliati ulteriori motivi o specifiche censure.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire dal Ministero dell'Istruzione e del Merito una relazione documentata sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha disposto tale incombente istruttorio ai sensi degli artt. 63, comma 1, e 64, comma 3, c.p.a., assegnando al Ministero il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Il TAR ha avvertito che il mancato, tardivo o insufficiente adempimento potrà essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 26 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 38 c.p.a.
art. 63, comma 1, c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di disporre l'acquisizione di chiarimenti e documenti necessari ai fini della decisione.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di ordinare alle parti di fornire chiarimenti e documenti; il TAR ne ha fatto applicazione disponendo una relazione documentata del Ministero.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il mancato, tardivo o insufficiente adempimento all'ordine istruttorio può essere valutato dal giudice ai fini della decisione.
art. 65 c.p.a.
art. 66 c.p.a.
art. 67 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, quando gli elementi disponibili non consentono di decidere la controversia, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione documentata dall'amministrazione sui fatti di causa e sulle censure dedotte.
- L'incombente istruttorio imposto dal giudice amministrativo può essere sottoposto a un termine perentorio; il mancato, tardivo o insufficiente adempimento può essere valutato ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a.
- La fissazione di un nuovo termine per la trattazione del merito dopo l'ordine istruttorio ha natura interlocutoria e non implica una decisione sulla fondatezza della domanda di ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 401/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 402/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 403/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 404/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 405/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 10 lug 2026Ordinanza n. 406/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →