Cassazione Penale, Sentenza n. 7106/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che confermava la condanna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di cessione, derubricata come fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorso svolge tre motivi: (1) mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7) nonostante il ricorrente avesse fornito indicazioni su fornitori, luoghi e modalità; (2) vizio di motivazione e illegittimità nella determinazione della pena-base, ritenuta in appello superiore rispetto al primo grado nonostante la qualificazione meno grave; (3) mancato esame e riconoscimento dell'attenuante comune del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4, cod. pen.) e mancato bilanciamento con la recidiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che: (i) il primo motivo richiedeva un'espressa motivazione dell'appello circa l'inesistenza di utilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente; tale motivazione manca, per cui la sentenza impugnata è affetta da lacuna e va annullata con rinvio per integrare la motivazione in ordine all'art. 73, comma 7; (ii) il secondo motivo sulla determinazione della pena-base è infondato: la corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta di collocare la pena a un livello superiore tenuto conto della diversa scala di offensività della fattispecie meno grave; (iii) il terzo motivo merita accoglimento per omissione di risposta circa l'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., anche alla luce della giurisprudenza di legittimità e della pronuncia della Corte costituzionale n. 141/2023. Pertanto la sentenza è annullata limitatamente alle circostanze del reato e al giudizio di bilanciamento e rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 5
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disciplina la fattispecie di lieve entità per i reati in materia di stupefacenti; la corte ha ritenuto corretta la derubricazione in applicazione del comma 5.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, comma 7
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Prevede l'attenuante del ravvedimento operoso per chi si adopera per evitare il progredire dell'attività delittuosa; la Corte ha stabilito che per riconoscerla il giudice deve accertare e motivare l'utilità e la proficuità delle dichiarazioni rese dall'imputato.
Codice Penale - art. 62, n. 4
Attenua la pena per il delitto commesso per conseguire un lucro di speciale tenuità; la Corte ha ritenuto che la questione andava esaminata e motivata specificamente e che questa circostanza è applicabile anche ai reati in materia di stupefacenti.
Codice Penale - art. 99, comma 4
art. 99, comma 4, cod. pen.
Norma sulla recidiva; la sentenza richiama il necessario bilanciamento tra recidiva e attenuanti, alla luce della giurisprudenza che ammette la prevalenza dell'attenuante di speciale tenuità.
Codice Penale - art. 69, comma 4 (richiamato come oggetto di pronuncia costituzionale)
art. 69, comma 4, cod. pen. (nella parte dichiarata illegittima)
La Corte costituzionale (sent. n. 141/2023) ha dichiarato illegittima la parte che vietava la prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, sulla recidiva; principio richiamato dalla Corte per il corretto bilanciamento.
Corte costituzionale - sentenza n. 141 del 21/06/2023
Corte costituzionale, sent. n. 141/2023
Ha dichiarato illegittima la norma che impediva all'attenuante di speciale tenuità di prevalere sulla recidiva, imponendo quindi il riequilibrio tra recidiva e attenuanti.
Cassazione penale Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020 (Dabo Kabiru)
Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499
Ha affermato la compatibilità dell'attenuante per lucro di speciale tenuità con i reati di stupefacenti e la sua applicabilità trasversale; richiamata per sostenere che art. 62 n.4 può operare nei casi di cui all'art. 73, comma 5.
Cassazione penale Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021 (Hamri Bouchaib)
Sez. 4, n. 3946 del 19/01/2021, Hamri Bouchaib, Rv. 280385
Conferma il principio secondo cui l'applicazione dell'attenuante del ravvedimento richiede una valutazione sull'utilità delle dichiarazioni, valutazione che deve essere motivata e non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente argomentata.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante del ravvedimento operoso (art. 73, comma 7) non basta la mera collaborazione: il giudice deve accertare e motivare l'effettiva utilità e proficuità delle informazioni fornite.
- Se il giudice d'appello omette di motivare in modo specifico perché le dichiarazioni collaboranti siano risultate inutili, la decisione può essere annullata per carenza di motivazione e rinviata per integrazione.
- L'attenuante del lucro di speciale tenuità (art. 62, n. 4) può essere applicata anche nei reati di stupefacenti e, dopo la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 141/2023, può prevalere sulla recidiva se il bilanciamento motivato lo giustifica.
- In caso di derubricazione della fattispecie a titolo meno grave, la scelta della pena-base può ragionevolmente differire rispetto al primo grado in funzione della diversa scala di offensività, purché la motivazione sia esplicita.
- Difesa e giudice devono articolare e documentare chiaramente ogni richiesta di attenuante e il loro bilanciamento con eventuali aggravanti o recidiva: omissioni o motivazioni generiche espongono la sentenza al rischio di annullamento con rinvio.
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