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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17869/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso di Ieno contestava la valutazione della pericolosità sociale posta a fondamento della misura di sicurezza (libertà vigilata), sostenendo che il perito aveva parlato solo di "rischio di recidiva comportamentale" e che l'imputato era già in carico al SERT, sicché la terapia sarebbe idonea e la misura di sicurezza inutile. Si deduceva vizio della motivazione della Corte territoriale nella qualificazione del rischio e nella mancata valutazione dell'efficacia delle cure.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha ritenuto che il riferimento del perito ai "fattori di rischio di recidiva comportamentale" includeva legittimamente il rischio di recidiva di condotte delittuose e, pertanto, rientrasse nella nozione di pericolosità sociale ai sensi dell'art. 203 c.p. La Corte d'appello aveva inoltre osservato che le pene scontate non avevano eliminato la proclività a delinquere. Quanto all'utilità della libertà vigilata, la Cassazione ha condiviso la valutazione che, con le prescrizioni esecutive (art. 679 c.p.p. e art. 190 disp. att. c.p.p.), fosse possibile imporre la prosecuzione delle cure presso il SERT, rendendo necessaria la misura per contenere la pericolosità. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Citato con riferimento alla contestazione normativa collegata ai reati attribuiti; utilizzato nel capo di imputazione insieme agli artt. 476 e 482 c.p.

  • art. 476 cod. pen.

    Norma relativa a uno dei reati per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; la condanna è stata confermata sulla base della valutazione probatoria

  • art. 482 cod. pen.

    Norma relativa a uno dei reati per cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; confermata dalla Corte territoriale

  • art. 89 cod. pen.

    L'attenuante è stata riconosciuta e ritenuta equivalente alla recidiva contestata; la Corte ha applicato l'attenuante anziché valorizzare la recidiva

  • art. 203 cod. pen.

    La Corte ha interpretato che il riferimento del perito ai "fattori di rischio di recidiva comportamentale" comprende il rischio di recidiva di condotte antisociali e delittive, rientrando quindi nella nozione di pericolosità sociale prevista da questo articolo

  • art. 679 cod. proc. pen.

    Richiamato per evidenziare che, in sede di esecuzione della misura di sicurezza, è possibile prevedere prescrizioni per imporre la prosecuzione delle cure presso il SERT

  • art. 190 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato insieme all'art. 679 c.p.p. per spiegare i poteri esecutivi di imporre obblighi e prescrizioni finalizzati a contenere la pericolosità dell'imputato

Massime di principio

  • La menzione di "rischio di recidiva comportamentale" da parte di un perito può legittimamente essere valutata come indicativa di pericolosità sociale quando tale rischio riguarda condotte antisociali o delittive.
  • L'essere in carico presso strutture terapeutiche (es. SERT) non esclude automaticamente l'applicabilità di una misura di sicurezza se i giudici ritengono che la terapia volontaria non sia sufficiente a eliminare il rischio di recidiva.
  • La libertà vigilata può essere utilizzata anche per garantire la prosecuzione obbligatoria di cure e trattamenti mediante prescrizioni in fase esecutiva, ai sensi degli strumenti del codice di procedura penale relativi all'esecuzione.
  • I giudici di merito devono motivare la valutazione della pericolosità sociale tenendo conto degli esiti peritali e del comportamento successivo dell'imputato; la Cassazione verifica la logicità e la coerenza di tale motivazione ma non sostituisce la propria valutazione a quella del merito se adeguatamente motivata.
  • Quando si contesta l'utilità di una misura di sicurezza, è necessario dimostrare in concreto che le terapie o le misure alternative sarebbero certamente idonee a eliminare il rischio di recidiva; la mera presenza di un trattamento volontario in atto non è di per sé sufficiente.

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