Sentenza n. 1580/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 406/2025 emessa dal Tribunale di Ravenna in data 04/11/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ravenna n. 406/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 406/2025 del Tribunale di Ravenna, pronunciata il 4 novembre 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 20 gennaio 2026. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini dell’esecuzione e, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza e la perdurante inadempienza ministeriale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di eseguire le statuizioni della sentenza, comprese le spese legali liquidate nel giudizio di ottemperanza, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento, su istanza del ricorrente, è stato nominato commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna, o un funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni per gli adempimenti sostitutivi e facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La perdurante inadempienza del Ministero convenuto comporta, pertanto, quale ulteriore conseguenza, l'ordine all'Amministrazione di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva, passata in giudicato come da certificazione prodotta, ivi comprese le spese legali liquidate nel presente giudizio.
In presenza dell’inadempimento dell’Amministrazione a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza ordina l’esecuzione delle relative statuizioni, incluse le spese liquidate nel giudizio di ottemperanza, e può predisporre un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva.
Massime di principio
- Accertati il passaggio in giudicato della decisione da eseguire e la perdurante inadempienza dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione delle statuizioni giudiziali entro un termine e nominare fin da subito un commissario ad acta, chiamato a intervenire in via sostitutiva, su istanza della parte, in caso di ulteriore inosservanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’ordine di esecuzione può comprendere anche le spese legali liquidate con la stessa sentenza di ottemperanza.
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