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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39950/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riconosciuto le attenuanti e confermato la responsabilità per la rapina: contestavano in particolare l'utilizzabilità e valutazione delle individuazioni fotografiche e delle dichiarazioni predibattimentali (art. 512 e connesse questioni di irripetibilità per la successiva morte della persona offesa), il travisamento della prova circa l'attribuzione dell'utenza mobile al Carnazza (decisione fondata su indizi), l'uso di dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio di garanzia e la presunta nullità della sentenza di primo grado per composizione illegittima del collegio dovuta alla presenza continuativa di un giudice onorario dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 116/2017.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Francesco Pedalino e ha rigettato il ricorso di Alfredo Massimiliano Carnazza. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" limitando il sindacato di legittimità alla verifica di completezza e carenza manifesta di motivazione o di travisamento dei fatti; ha ritenuto legittima, alla luce dell'art. 512 cod. proc. pen., l'utilizzabilità delle ricognizioni fotografiche rese dalla persona offesa divenuta poi deceduta per sopravvenuta irripetibilità; ha confermato la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese dall'imputato in interrogatorio di garanzia quando l'imputato si era volontariamente assentato dall'udienza prevista (art. 513); ha escluso la nullità per presenza del giudice onorario in primo grado in ragione dell'applicazione della disciplina transitoria (art. 30, comma 6, d.lgs. 116/2017) poiché l'azione penale era stata esercitata prima dell'entrata in vigore del decreto. Sono state imposte spese processuali a entrambi; Pedalino è stato condannato anche al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente l'acquisizione e l'utilizzabilità di atti di indagine extraprocessuali (es. riconoscimenti fotografici) quando la ripetizione è divenuta impossibile per causa sopravvenuta (es. morte della persona offesa); il Collegio ha ritenuto legittimo l'utilizzo in tali condizioni.

  • art. 513 cod. proc. pen.

    Legittima la lettura e utilizzazione in dibattimento delle dichiarazioni rese dall'imputato nelle indagini preliminari se l'imputato è volontariamente assente all'udienza fissata per il suo esame; la Corte ha confermato tale prassi.

  • art. 606, comma 1, lett. b, c, e, cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizi di motivazione/travisamento della prova); la Corte ha applicato i limiti al sindacato di legittimità, specialmente nella situazione di doppia conforme.

  • art. 30, comma 6, d.lgs. n. 116/2017

    Per i procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i divieti di destinazione dei giudici onorari di pace di cui al comma 5 nei collegi non si applicano se, alla medesima data, sia stata esercitata l'azione penale

    Disciplina transitoria che permette l'utilizzo del giudice onorario nei procedimenti per i quali era già stata esercitata l'azione penale alla data di entrata in vigore del decreto; la Corte ha ritenuto applicabile la deroga nella fattispecie perché il rinvio a giudizio era anteriore.

  • art. 12 d.lgs. n. 116/2017

    Ha introdotto il divieto non derogabile di destinare giudici onorari per determinati reati; la Corte ha interpretato la norma insieme alle disposizioni transitorie per valutare la legittimità della composizione del collegio.

  • art. 179 e art. 178 cod. proc. pen.

    Prevedono le nullità e i relativi effetti; la Corte ha valutato l'eventuale nullità per incompetenza del giudice onorario e l'ha esclusa alla luce della disciplina transitoria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per il ricorrente cui è rigettato o dichiarato inammissibile il ricorso; applicata per condannare i ricorrenti alle spese e, per l'inammissibile, a sanzione di Euro 3.000.

  • art. 60 e art. 416 cod. proc. pen.

    Riferimenti citati in relazione agli atti che possono costituire esercizio dell'azione penale (es. richiesta di rinvio a giudizio); la Corte ha richiamato che l'atto di esercizio dell'azione penale identifica l'operatività della disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Se in primo e secondo grado le sentenze sono conformi (doppia conforme), la Cassazione limita il controllo sulla valutazione della prova alla verifica di omissioni, contraddizioni manifeste o travisamento evidente dei fatti, non ad una nuova valutazione del merito.
  • Le individuazioni fotografiche e dichiarazioni predibattimentali possono essere utilizzate in dibattimento ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. quando la ripetizione è divenuta impossibile per sopravvenuta causa oggettiva (es. morte della persona offesa), purché il giudice effettui adeguato vaglio di credibilità e riscontri.
  • La volontaria assenza dell'imputato all'udienza prevista per il suo esame legittima la lettura delle sue precedenti dichiarazioni (art. 513) e non comporta, di per sé, nullità o lesione del diritto di difesa se l'imputato può comunque intervenire successivamente.
  • La composizione del collegio con giudice onorario non è automaticamente nulla se, alla data di entrata in vigore della riforma (d.lgs. 116/2017), l'azione penale era già stata esercitata: la disciplina transitoria (art. 30) preserva tali procedimenti dall'applicazione retroattiva del divieto.
  • Le censure che mirano a una diversa valutazione della attendibilità delle fonti di prova sono, di norma, inammissibili in Cassazione salvo che emergano macroscopici errori logici o contraddizioni nella motivazione dei giudici di merito.
  • Proporre ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare sanzioni economiche oltre alla condanna alle spese processuali.

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