Ordinanza n. 3225/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro i provvedimenti relativi a un manufatto abusivo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Campania - Napoli che aveva respinto la domanda cautelare in primo grado. Dal testo emerge che la controversia riguarda un manufatto realizzato senza titolo in area vincolata, rispetto al quale era stata respinta nel 2020 un’istanza di condono ai sensi del d.l. 269/2003. Gli appellanti contestavano verosimilmente i provvedimenti amministrativi concernenti il manufatto e chiedevano la sospensione della loro efficacia, ma il testo dell’ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Ha ritenuto insussistente un apprezzabile fumus boni iuris, poiché appariva non superata la natura abusiva del manufatto, realizzato senza titolo in area vincolata, e risultava già respinta nel 2020 l’istanza di condono. Ha inoltre escluso la sussistenza di un periculum in mora grave, rilevando che gli appellanti non avevano allegato specifici pregiudizi derivanti dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, neppure quelli eventualmente connessi alla perdita dell’abitazione, idonei a giustificare la tutela cautelare mediante bilanciamento degli interessi. Nulla sulle spese della fase cautelare, in ragione della mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; la decisione è stata adottata su tale impugnazione.
d.l. 269/2003
È la normativa in base alla quale era stata presentata e poi respinta nel 2020 l’istanza di condono relativa al manufatto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando la natura abusiva di un manufatto, realizzato senza titolo in area vincolata, non risulti superata da elementi idonei a metterne in discussione la legittimità.
- La precedente reiezione di un’istanza di condono relativa al manufatto costituisce elemento rilevante nella valutazione cautelare del fumus boni iuris, se non risultano ulteriori circostanze idonee a superarne gli effetti o a mettere in dubbio l’abusività dell’opera.
- Il periculum in mora richiede l’allegazione di pregiudizi concreti e gravi derivanti dall’esecuzione dell’atto impugnato; la mera richiesta cautelare non è sufficiente.
- Nella ponderazione cautelare, anche il pregiudizio connesso alla perdita dell’abitazione deve essere specificamente allegato e dimostrato, affinché possa essere valutato insieme agli interessi pubblici e privati coinvolti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4263/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4264/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4269/2026 - Roma, Sezione 2
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4272/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4273/2026 - Roma, Sezione 2T
- Ordinanza · 31 lug 2026Ordinanza n. 4274/2026 - Roma, Sezione 2Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →