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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27400/2022 del 14/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva due motivi: 1) violazione di norme processuali (artt. 458 e 441 c.p.p.) per una presunta nuova contestazione della recidiva reiterata da parte del Pubblico Ministero dopo che l'imputato aveva chiesto il rito abbreviato, con conseguente nullità assoluta del procedimento e vizio della volontà dell'imputato; 2) vizio di motivazione della sentenza di merito rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva, sostenendo che la motivazione fosse asettica e non avesse adeguatamente spiegato le ragioni della qualificazione recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la censura perché la recidiva reiterata era già compresa nell'imputazione originaria (nella richiesta di rinvio a giudizio e nel decreto che disponeva il giudizio immediato) e dunque non si è trattato di una nuova contestazione successiva all'introduzione del rito abbreviato. Sul secondo motivo la Corte ha giudicato la censura inammissibile per ineditezza, perché il ricorrente ha sollevato davanti alla Cassazione questioni che non erano state dedotte con il gravame in appello e che dunque non erano state sottoposte al giudice d'appello. In conseguenza di ciò, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 477 c.p.

    Norma indicata come riferimento del reato originariamente contestato; non oggetto di specifica interpretazione nel dispositivo, ma rilevata tra i capi d'imputazione.

  • art. 482 c.p.

    Altro riferimento al capo di imputazione (insieme all'art. 477); richiamata per descrivere le accuse iniziali nei confronti dell'imputato.

  • art. 496 c.p.

    Norma relativa al delitto per il quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dal primo giudice; citata per descrivere l'ambito della responsabilità penale confermata.

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Norma sulla recidiva (recidiva reiterata) la cui presenza nell'imputazione originaria è determinante: la Corte ha ritenuto che la recidiva fosse già contestata sin dall'atto di rinvio a giudizio e dal decreto di giudizio immediato, escludendo quindi la sussistenza di una nuova, successiva contestazione che potesse produrre la nullità denunciata.

  • art. 458 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali poste a pena di nullità; la Corte ha ritenuto irrilevante la censura perché, alla luce degli atti, non vi è stata una variazione sostanziale dell'imputazione successiva all'introduzione del rito abbreviato.

  • art. 441, comma 2, c.p.p.

    Norma richiamata in rapporto alla contestazione della recidiva in fase di dibattimento; la Corte ha escluso la violazione dedotta perché la recidiva risultava già compresa nell'imputazione originaria.

  • art. 173, comma 1, d. att. c.p.p.

    Norma citata in relazione ai limiti della devoluzione in cassazione: la Corte ha ricordato che i motivi devono essere formulati nei limiti previsti e che non possono essere dedotte questioni che non erano state oggetto del gravame d'appello.

  • artt. 178, comma 1, lett. b) e 179, comma 1, c.p.p.

    Norme richiamate dal ricorrente per sostenere l'esistenza di nullità assolute; la Corte ha però ritenuto che la presunta violazione non sussistesse, atteso che non vi è stata nuova contestazione della recidiva dopo la scelta del rito abbreviato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma impiegata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità evidente del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti profili di colpa dell'impugnante e ha fissato la somma in euro 3.000.

Massime di principio

  • Se una circostanza aggravante o la recidiva è già compresa nell'imputazione originaria (atto di rinvio a giudizio o decreto che dispone il giudizio immediato), non può essere efficacemente dedotta la nullità per nuova contestazione in seguito alla scelta del rito abbreviato.
  • Le censure di vizio di motivazione sono ammissibili in cassazione solo se il profilo dedotto è stato oggetto del gravame in appello; non possono essere introdotte davanti alla Corte di cassazione questioni che non siano state sottoposte al giudice d'appello (divieto di inedito).
  • La mancata tempestiva impugnazione o la mancata deduzione in appello di specifici profili processuali può rendere inammissibile il motivo in cassazione: occorre seguire la sequenza e i termini processuali per preservare i propri argomenti di merito.
  • Non ogni modifica della contestazione processuale determina automaticamente una nullità insanabile: è necessario verificare se la novità abbia effettivamente alterato il consenso informato o la posizione difensiva dell'imputato rispetto all'imputazione originaria.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) ai sensi delle norme processuali applicabili.
  • In presenza di dubbi sulla comparsa di nuove contestazioni durante il procedimento, il difensore deve richiedere espressamente al giudice i provvedimenti (ad es. differimento, informazione all'imputato, nuovo termine) necessari a tutelare il diritto di difesa e a far emergere il punto nel grado di appello.

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