Sentenza n. 2389/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 437/2023 emessa dal Tribunale di Pavia, Sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 98/2023, pubblicata in data 14/12/2023, notificata in data 29/12/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici dedotti in ricorso per l'importo di € 500,00 per ciascun anno e conseguentemente condanna il Ministero convenuto … a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge. (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 437/2023 del Tribunale di Pavia, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di 500 euro per ciascun anno, condannando il Ministero a mettere a disposizione la carta docente o altro strumento equipollente. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'accredito degli importi dovuti, nonché, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né documentare l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa della ricorrente era comprovata dalla sentenza passata in giudicato e dalla documentazione depositata, mentre l'Amministrazione non aveva dimostrato l'avvenuto adempimento. Il Ministero è stato ordinato ad accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, gli importi di 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici indicati, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, il quale dovrà intervenire su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e provvedere entro i successivi 60 giorni. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta per assicurare l'esecuzione del giudicato in caso di perdurante inerzia dell'amministrazione.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese legali, avuto riguardo alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando, dopo la notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'amministrazione incorre in inottemperanza quando non dimostra di avere dato integrale esecuzione a una sentenza passata in giudicato che riconosce al privato una prestazione determinata o determinabile; la mera costituzione formale in giudizio non è sufficiente a contestare l'inadempimento.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere, disponendo l'accredito delle somme dovute al netto degli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, per adottare gli atti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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