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Ordinanza

Ordinanza n. 2436/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa;

Giustizia amministrativa202603605

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione datrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui è stato conferito a un altro soggetto un incarico di posizione organizzativa. L'Amministrazione ha formulato un'eccezione di incompetenza, ritenuta dal Collegio non manifestamente infondata. La domanda cautelare è stata inoltre valutata alla luce del requisito del periculum in mora, che il giudice non ha ritenuto riscontrabile. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che l'eccezione di incompetenza sollevata dall'Amministrazione non fosse priva di fondamento e che non risultasse integrato il periculum in mora richiesto per la concessione della sospensione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia del provvedimento di conferimento dell'incarico. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in € 500,00 a favore dell'Amministrazione resistente.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti delle misure cautelari collegiali, con particolare riferimento alla verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora; il Collegio ha escluso la concessione della misura per la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza e per l'assenza del periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di un provvedimento amministrativo richiede la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; la mancanza del periculum in mora è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda cautelare.
  • In sede cautelare, la presenza di un'eccezione di incompetenza dell'amministrazione non manifestamente infondata incide negativamente sulla valutazione sommaria del fumus boni iuris e può concorrere al rigetto della domanda di sospensione.
  • Il rigetto della domanda cautelare comporta, quando disposto dal giudice, la condanna del ricorrente alle spese della relativa fase processuale.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareDirigenza e incarichi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareIncompetenza

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