Cassazione Civile, Ordinanza n. 04540/2024 del 20/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal collocamento in cassa integrazione guadagni in deroga, disposto a seguito del sisma del 2009, nell’ambito di una procedura in cui il lavoratore non veniva richiamato in servizio per un lungo periodo. La Corte d’appello ha ritenuto illegittima la gestione della rotazione tra i dipendenti sospesi, perché i criteri di scelta e le modalità di rotazione non erano stati indicati in modo trasparente e verificabile sin dall’apertura della procedura, né risultava provata una reale consultazione sindacale periodica sui criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere. Sulla base di tale illegittimità, è stato riconosciuto al lavoratore il danno patrimoniale corrispondente alla differenza tra la retribuzione piena e quanto effettivamente percepito. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) ha censurato il mancato rilievo dato dalla Corte d’appello al fatto che il lavoratore, nel 2011, avrebbe rifiutato di rientrare in servizio per ragioni personali ed economiche, sostenendo che tale circostanza era decisiva e che erano state mal applicate le regole sulle prove e sull’onere probatorio; (2) ha lamentato omessa pronuncia e mancata prova di un intento discriminatorio nei confronti del dipendente; (3) ha dedotto violazione delle norme sulla cassa integrazione e sui rapporti con le organizzazioni sindacali, sostenendo che non vi fosse stata violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione dei criteri di scelta dei dipendenti da collocare in CIG e contestando la qualificazione dell’accordo sindacale come generico. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, osservando che la decisione di merito si fondava in modo assorbente sulla nullità/illegittimità della procedura per mancata specificazione dei criteri di rotazione e scelta, e che le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto. È stata quindi confermata la decisione della Corte d’appello che aveva riconosciuto al lavoratore il risarcimento del danno patrimoniale derivante dall’illegittima gestione della cassa integrazione in deroga e dalla mancata osservanza dell’obbligo di indicare criteri oggettivi di rotazione e sospensione dei dipendenti.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo ex n. 3 è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame non può essere usata per ottenere una nuova rivalutazione del merito, se la questione è stata comunque affrontata o è comunque irrilevante rispetto alla ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia erroneamente ripartito l’onere della prova tra le parti; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove raccolte.
art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223/1991
La procedura di cassa integrazione richiede la preventiva specificazione dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e, ove prevista, delle modalità di rotazione o delle ragioni della sua mancata adozione.
art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164/1975
È richiamato come disciplina da coordinare con quella della cassa integrazione, senza derogare ai requisiti procedurali generali relativi a scelta e rotazione dei lavoratori.
art. 15 L. n. 300/1970
È menzionato tra le norme invocate nel ricorso, ma la Corte non ne fonda la decisione, ritenendo assorbente il vizio procedurale relativo alla CIG.
art. 1175 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di correttezza, ma la Corte non lo valorizza autonomamente, perché la ratio della decisione sta nella violazione degli obblighi procedurali e di comunicazione.
art. 1375 c.c.
Richiamato dal ricorrente; la Corte conferma invece che la gestione della procedura deve rispettare i canoni di buona fede e correttezza, specie nella specificazione dei criteri di rotazione.
artt. 1362 ss. c.c.
Sono evocati dal ricorrente per contestare l’interpretazione dell’accordo sindacale, ma la Cassazione ritiene che la censura miri a una diversa ricostruzione del merito.
art. 100 c.p.c.
Menziato nel primo motivo, ma non ritenuto decisivo dalla Corte, che reputa le censure prive di decisività rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria; la Corte ribadisce che non è consentito trasformare tale doglianza in un nuovo giudizio di merito.
art. 187 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non incidenta sulla ratio decidendi della Corte di cassazione.
art. 276 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza specifica incidenza autonoma nella decisione di inammissibilità.
art. 279 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, senza autonoma rilevanza decisoria nel provvedimento di legittimità.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato nel primo motivo, ma non decisivo ai fini del giudizio di legittimità.
art. 11 Cost.
Probabile richiamo al principio di tutela costituzionale evocato nel motivo, senza specifico rilievo nella motivazione della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile censurare, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice abbia invertito o erroneamente distribuito l’onere della prova; non quando la parte contesti l’apprezzamento delle prove o la loro attendibilità.
- In materia di cassa integrazione, il datore di lavoro deve indicare sin dall’avvio della procedura criteri oggettivi e verificabili di scelta dei lavoratori da sospendere e, se prevista la rotazione, le relative modalità o le ragioni tecniche/organizzative della mancata rotazione.
- L’illegittimità della procedura di sospensione può essere fatta valere dal lavoratore per ottenere la retribuzione piena, anche in via incidentale nel giudizio ordinario, quando la sospensione sia stata disposta senza il rispetto degli obblighi procedurali e di comunicazione alle organizzazioni sindacali.
- Una censura è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, specie quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un motivo autonomo e assorbente rispetto alle questioni ulteriormente dedotte.
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