Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19856/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione dell'istituto della continuazione tra due condanne: a) sentenza della Corte di appello di Napoli del 2 maggio 2022 per il reato di corruzione in atti giudiziari (fatti commessi a Napoli da agosto ad ottobre 2012 mediante versamento di somme a un cancelliere); b) sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 22 ottobre 2024 per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo camorristico (periodo 2000-2015). L'istanza sosteneva che la corruzione fosse funzionale al programma del sodalizio (assicurare impunità e trattamenti privilegiati) e dunque riconducibile alla stessa continuità dell'attività delittuosa del clan. Si affermava inoltre che elementi come la perdurante operatività dell'associazione, lo stato detentivo del ricorrente e l'analoga condanna per corruzione del capo clan sostenessero la ricostruzione della programmabilità del reato corruttivo sin dall'ingresso nell'associazione.

La decisione

Il giudice di legittimità ha rigettato il ricorso. È stato confermato che la continuazione non può essere riconosciuta perché il reato di corruzione è stato ritenuto contingente e non programmato "all'origine" dell'adesione al sodalizio, in particolare per il notevole intervallo temporale tra l'ingresso nel gruppo e la commissione della corruzione e per il ruolo operativo del ricorrente nel clan. È stato ritenuto significativo che, nella fattispecie corruttiva, non sia stata contestata l'aggravante per agevolazione mafiosa: tale omissione costituisce un dato storico negativo utile a delimitare il giudicato. Alla luce di precedenti giurisprudenziali richiamati, la sentenza ha ritenuto assente la prova di una pianificazione specifica e concreta del reato fine al momento dell'ingresso nel sodalizio. Esito pratico: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 319-ter cod. pen.

    Il delitto di corruzione in atti giudiziari è stato valutato come reato fine di natura contingente, collegato a vicende esecutive successive e non programmato all'atto dell'ingresso nel sodalizio; l'assenza della contestazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa è considerata un elemento storico negativo rilevante per delimitare il giudicato

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo)

    Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018

    Principio secondo cui non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine che, pur rafforzando l'associazione, non erano programmabili all'origine perché dipendenti da circostanze contingenti o imprevedibili

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023 (Sallaj)

    Sez. 1, n. 39858 del 28/04/2023

    Arresto secondo cui la continuazione è configurabile se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a entrare nel sodalizio, senza che sia necessario che la programmazione sia avvenuta alla costituzione formale del gruppo

Massime di principio

  • La continuazione tra partecipazione a un'associazione mafiosa e reati successivi richiede prova di una pianificazione specifica dei reati-fine al momento della determinazione a entrare nel sodalizio; un programma criminoso generico non è sufficiente
  • La mancata contestazione dell'aggravante per agevolazione mafiosa nei reati contro la pubblica amministrazione può essere valutata come un elemento 'storico negativo' rilevante per delimitare il giudicato e per escludere la riconducibilità del reato all'ambito associativo
  • Un ampio intervallo temporale tra l'ingresso nell'associazione e la commissione del reato-fine indebolisce la possibilità di riconoscere la continuazione, a meno che non emergano elementi concreti e specifici di pianificazione
  • Il ruolo soggettivo del membro nell'organizzazione (es. soggetto operativo vs. vertice) è centrale nella valutazione della programmabilità e della unitarietà della spinta delinquenziale
  • La prova della unitarietà della condotta richiede elementi fattuali concreti (direttive, compiti, piani) e non può fondarsi solo su analogie con fatti commessi da altri membri del clan

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.