Cassazione Penale, Sentenza n. 37213/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 04/04/2024 che ha revocato il beneficio della sospensione dell'esecuzione della pena, subordinato al pagamento di una provvisionale (€1.000,00 per ciascuna parte civile). Il ricorrente, tramite unico motivo, denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. per omessa e insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza di una ragione concreta e effettiva che impedisse l'adempimento dell'obbligo risarcitorio. Ha riferito condizioni economiche disagiate (ammissione al gratuito patrocinio e successivo reddito di cittadinanza) e prodotto documentazione INPS e ISEE già depositata in esecuzione, sostenendo che l'inadempimento fosse incolpevole o dovuto a sopravvenuta impossibilità.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la valutazione delle condizioni economiche del condannato, ai fini della concessione del beneficio subordinato al pagamento della provvisionale, competesse al giudice di merito e che tale valutazione, se adeguatamente svolta nella sentenza definitiva, formi oggetto di giudicato. Una volta passata in giudicato la condizione subordinante, il mancato pagamento nel termine determina la revoca "ex iure" del beneficio, salvo dimostrazione di una sopravvenuta impossibilità di adempiere. Nel caso di specie il ricorrente non ha documentato alcuna impossibilità sopravvenuta: la documentazione INPS/ISEE non è stata ritenuta idonea a provare l'impossibilità di pagamento per l'importo non rilevante in termini assoluti, non risulta neppure alcun pagamento parziale né istanze di rateizzazione o differimento, e l'asserita ignoranza dell'obbligo è stata ritenuta inammissibile. Per tali ragioni il rigetto è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 582 cod. pen.
Indica il reato per cui è stata inflitta la pena; la sentenza di merito e la conferma d'appello concernenti questo reato hanno fissato la condizione risarcitoria alla base del beneficio
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente per censurare omissione e insufficiente motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnabile doveva essere riferita a fatti sopravvenuti (impossibilità di adempiere) e che il giudicato sulla valutazione delle condizioni economiche non può essere riesaminato in sede di esecuzione salvo sopravvenienza
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma applicata per la condanna alle spese del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso in Cassazione
Sez. 2, n. 20317 del 18/04/2024 (Rv. 286410-01)
Principio secondo cui il giudice di merito che subordina il beneficio della sospensione della pena al pagamento deve valutare e motivare, pur sommariamente, sulle reali condizioni economiche del condannato e sulla sua capacità di adempiere entro il termine fissato
Sez. 1, n. 36377 del 07/07/2023
Principio secondo cui il mancato adempimento dell'obbligo risarcitorio entro il termine comporta la revoca automatica del beneficio, salvo dimostrazione di sopravvenuta impossibilità di adempiere
Massime di principio
- La verifica delle condizioni economiche del condannato, ai fini dell'eventuale subordinazione del beneficio al pagamento di una provvisionale, è compito del giudice di merito e la sua valutazione forma oggetto di giudicato.
- Una volta che la sentenza definitiva ha subordinato il beneficio alla prestazione di un obbligo risarcitorio, il mancato pagamento entro il termine comporta la revoca automatica del beneficio, salvo prova di una sopravvenuta impossibilità di adempiere.
- In sede di esecuzione il ricorrente può validamente opporre solo fatti sopravvenuti che rendano impossibile l'adempimento; non è consentito riallegare condizioni già valutate e censite nel giudicato.
- Documenti come attestazioni INPS o ISEE, pur utili, non sono automaticamente idonei a dimostrare la sopravvenuta impossibilità di adempiere: è richiesta una prova concreta e specifica che l'obbligo non poteva essere assolto entro i termini.
- L'assenza di iniziative da parte del condannato (pagamenti anche parziali, richieste di rateizzazione o di differimento) è rilevante e può giustificare la revoca del beneficio; l'asserita ignoranza dell'obbligo non è di per sé giustificativa.
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