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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2347

Regolamento (UE) 2017/2347 della Commissione, del 12 dicembre 2017, recante divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola

Normativa europea32017R2347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2017 assegnato alla Spagna per uno specifico stock di razze e dispone la chiusura immediata della pesca per tale stock nelle zone interessate. Dal 13.11.2017 le navi spagnole non possono più svolgere attività di pesca sullo stock indicato né conservare, trasbordare, trasferire o sbarcare le relative catture. Il regolamento è adottato sulla base del regime di controllo della pesca dell'Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola, a seguito dell'esaurimento del contingente 2017.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna che pescano lo stock di razze indicato nell'allegato (SRX/67AKXD e relative condizioni speciali) nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k. L'efficacia del divieto decorre dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 13.11.2017, e riguarda le attività di pesca nonché la detenzione a bordo, il trasbordo, il trasferimento e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.

Divieto di pesca delle razze nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k per le navi battenti bandiera spagnola

Il regolamento dà attuazione al meccanismo di chiusura della pesca quando il contingente annuale risulta esaurito. In base alle informazioni trasmesse alla Commissione, il contingente 2017 della Spagna per lo stock di razze indicato nell'allegato è stato raggiunto, rendendo necessario vietare ulteriormente la pesca di tale stock.

Base normativa e finalità

L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2, che consente misure di chiusura in caso di esaurimento delle possibilità di pesca. Nei considerando si richiama anche il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che aveva fissato i contingenti di pesca per il 2017.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il divieto riguarda le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L'oggetto della misura è lo stock SRX/67AKXD, comprensivo delle condizioni speciali elencate nell'allegato, relativo alle razze (Rajiformes). L'ambito geografico è costituito dalle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k.

Esaurimento del contingente e data di chiusura

L'allegato indica che il contingente è esaurito e che la data di chiusura è il 13.11.2017. Da tale data il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per quello stock si considera esaurito ai sensi dell'articolo 1.

Divieti operativi

A decorrere dal 13.11.2017 è vietato alle navi interessate:

  • svolgere attività di pesca dello stock di razze indicato;
  • conservare a bordo le catture;
  • trasferire le catture;
  • trasbordare le catture;
  • sbarcare le catture. Il divieto copre quindi sia la cattura sia tutte le principali operazioni successive di gestione del pescato.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia di pesca, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2017

Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per lo stock indicato nell'allegato si considera esaurito a decorrere dalla data fissata nello stesso allegato, cioè il 13.11.2017.

Divieto di pesca e operazioni correlate

Per le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna è vietata, dalla data di chiusura indicata nell'allegato, qualsiasi attività di pesca dello stock di razze interessato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base giuridica e contesto normativo

L'atto è adottato dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell'articolo 36, paragrafo 2. I considerando richiamano il regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017, e l'informazione secondo cui le catture hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato.

Come è indicizzato

Materiepescagestione delle risorse ittichecontrollo della pesca

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