Cassazione Penale, Sentenza n. 41521/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di un'area demaniale contigua al fabbricato della ricorrente. Due motivi: (1) violazione di legge e carenza/apparenza della motivazione sul fumus commissi delicti (art.1161 cod. nav.); la difesa contestava la qualificazione dell'area come demanio marittimo sostenendo che, per risultanze del SID e catastali aggiornate nel 2025, l'area rientrerebbe in altro demanio statale e non nel demanio marittimo, deducendo così l'assenza dell'elemento oggettivo del reato e l'impossibilità del dolo "arbitrario" alla base dell'art.1161; la difesa richiamava la provvisorietà delle perimetrazioni 2024 e la successiva esclusione definitiva nel 2025. (2) vizio di motivazione apparente sul periculum e ultravpetizione: si contestava che il decreto del GIP era motivato genericamente per finalità di confisca/interdizione senza una specifica valutazione del periculum e che il riesame non poteva supplire ad eventuali lacune della richiesta del P.M.; si richiamava la giurisprudenza secondo cui il giudice non può adottare esigenze cautelari non richieste (ultrapetizione) e si contestava l'idoneità della confisca rispetto ai poteri amministrativi speciali sull'area.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Motivo decisivo: la ricorrente non contestava che l'area fosse pubblica, contestava solo la sua attribuzione al demanio marittimo anziché a diverso demanio statale; tale riconoscimento del carattere pubblico escludeva l'interesse concreto e attuale necessario per ottenere la restituzione della cosa come effetto del dissequestro, che è il profilo di interesse richiesto per impugnare misure reali. Pertanto la Corte non è entrata nel merito delle censure sulla qualificazione demaniale o sulla motivazione del periculum. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 1161 cod. nav.
Norma sostanziale che punisce l'occupazione arbitraria dei beni del demanio marittimo; nella decisione è evocata dalla difesa per sostenere l'assenza dell'elemento oggettivo (se l'area non è demanio marittimo) e per mettere in dubbio il dolo "arbitrario" quando l'appartenenza demaniale era incerta. La Corte non ha valutato nel merito questa eccezione perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma che richiede motivazione sul fumus commissi delicti e sul periculum; la difesa denunciava motivazione apparente sul fumus e sul periculum, ma la Corte non ha esaminato il merito poiché ha ritenuto carente l'interesse alla impugnazione.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sulle misure cautelari reali e finalità del sequestro (comma 1 finalità impeditiva, comma 2 finalità ablativa/confisca). La difesa ha contestato l'adeguatezza della finalità scelta rispetto a quanto richiesto dal P.M.; la Corte ha richiamato la necessità che il ricorrente abbia interesse a contestare tali misure, ma non si è pronunciata sull'eventuale ultrapetizione nel merito.
art. 32 cod. nav.
Richiamato dalla difesa in relazione alla delimitazione del demanio marittimo; la Corte non è intervenuta sulla questione sostanziale della delimitazione demaniale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 325 cod. proc. pen.
Norma che ammette il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare solo per violazione di legge; la difesa sosteneva che i vizi di motivazione radicale rientrassero in tale nozione, ma la Corte ha deciso l'inammissibilità per difetto di interesse senza entrare nel merito delle censure sostanziali.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese del procedimento a carico di chi propone ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte ha ritenuto non sussistesse colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ma ha disposto il versamento di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Per impugnare il sequestro preventivo di un bene (misura reale) è necessario vantare un interesse concreto e attuale alla restituzione della cosa: la mera contestazione della qualificazione demaniale (es. marittimo vs altro demanio pubblico) non è sufficiente se si riconosce il carattere pubblico dell'area.
- Se il ricorrente non è titolare privato del bene sequestrato e non può dimostrare che il dissequestro inciderebbe concretamente sui suoi diritti patrimoniali, il ricorso è normalmente dichiarabile inammissibile per carenza di interesse.
- Per contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo di reati che colpiscono beni del demanio marittimo (es. art.1161 cod. nav.) è importante produrre atti amministrativi definitivi e formali (es. provvedimento di sdemanializzazione o prova definitiva della perimetrazione SID), non soltanto rilevazioni provvisorie o elementi cartografici non definitivi.
- Le censure sulla motivazione del periculum e sulla possibile ultravpetizione del giudice rispetto alla richiesta del P.M. devono, per essere decisive in sede di cassazione, essere contestate da chi abbia interesse sostanziale all'impugnazione: il giudice di legittimità può non esaminare i vizi di merito se dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse.
- Quando si assume l'assenza del dolo ("arbitrariamente") per incertezza della qualificazione demaniale, è necessario dimostrare che tale incertezza era effettiva e rilevabile al tempo del fatto; argomentazioni basate su aggiornamenti cartografici intervenuti successivamente possono essere insufficienti senza attestazioni amministrative formali.
- Se si contesta la legittimità di una misura cautelare basata su finalità di confisca o di tutela amministrativa, bisogna puntare a dimostrare l'assenza del motivo indicato nel decreto originario o l'ultrapetizione del giudice rispetto alla richiesta del P.M., ma sempre avendo cura di provare l'interesse concreto alla rimozione della misura.
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