Cassazione Penale, Ordinanza n. 05754/2025 del 12/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo di censura sulla motivazione del tutto generico e non confrontato con la sentenza di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 13 marzo 2024. Dal testo emerge un solo motivo, dedotto come vizio di motivazione, ma la Corte lo reputa palesemente generico perché non si confronta in alcun modo con le ragioni della decisione impugnata. Non sono indicati nel provvedimento i fatti storici del processo né il titolo di reato contestato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di motivazione non può essere dedotto in termini meramente assertivi o generici: la censura deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
- Un motivo di ricorso che non si rapporti alle argomentazioni della sentenza gravata è inammissibile per manifesta genericità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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