Sentenza del 09/11/2023 n. 6331 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Agevolazioni ed Esenzioni - Acquisto prima casa dai coniugi in costanza di matrimonio - Vendita prima del quinquennio in fase di separazione ma non in esecuzione dell'accordo tra coniugi e sotto il controllo del giudice - Mancato riacquisto - Decadenza dall'agevolazione - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la sentenza di primo grado che aveva invece favorevole al contribuente. Ha dichiarato la decadenza dall'agevolazione per la prima casa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio pari a € 3.500,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Decadenza dalle agevolazioni fiscali "prima casa" (art. 1 tariffa parte prima allegata al d.P.R. 131/86) in quanto il contribuente ha venduto la propria quota dell'immobile acquistato con i benefici prima del quinquennio (acquisto 21/10/2015, vendita 02/07/2018) e non ha riacquistato entro un anno un altro immobile ad uso abitazione principale. La vendita è avvenuta in fase di separazione/negoziazione tra coniugi ma non in esecuzione di un accordo omologato o sotto il controllo del giudice.
Norme richiamate
art. 1 tariffa parte prima, allegato al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La norma disciplina le agevolazioni per l'acquisto della 'prima casa' e prevede la decadenza delle agevolazioni se l'immobile acquistato con il beneficio viene alienato entro cinque anni e non viene riacquistato entro un anno un'altra abitazione principale.
art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74
La norma estende talune esenzioni/agevolazioni agli atti connessi alla separazione personale dei coniugi. Nel caso in esame la Corte ha ritenuto che tale estensione non operi qualora la vendita sia stata effettuata in via autonoma e non in esecuzione di un accordo di separazione sottoposto al controllo/omologazione del giudice.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2 giugno 2012
Interpretazione amministrativa secondo cui, per non determinare la decadenza, il trasferimento in fase di separazione deve avvenire in esecuzione dell'accordo tra i coniugi e sotto il controllo del giudice. Tale criterio è stato fatto valere dall'Agenzia nel presente giudizio.
Giurisprudenza: Cass. ord. n. 799/2019; Cass. n. 7966/2019
Decisioni della Corte di Cassazione citate nel procedimento: in particolare Cass. n. 799/2019 è stata richiamata per la tesi secondo cui atti di vendita posti in sede di separazione possono rientrare nella negoziazione globale dei rapporti e risultare meritevoli di tutela; nel caso concreto però il Collegio ha ritenuto che la vendita fosse autonoma e non riconducibile all'accordo omologato.
Massime di principio
- La vendita dell'immobile acquistato con agevolazione 'prima casa' entro cinque anni comporta la decadenza dall'agevolazione, salvo il riacquisto entro un anno di altra abitazione principale.
- Quando la vendita avviene nell'ambito di una separazione, per evitare la decadenza è fondamentale che il trasferimento sia parte integrante dell'accordo patrimoniale omologato o eseguito sotto il controllo/omologa del giudice; una mera negoziazione tra coniugi non formalizzata non basta.
- Per tutelarsi in situazioni analoghe occorre documentare espressamente che la vendita è stata disposta e approvata nell'ambito dell'accordo di separazione (accordo scritto, provvedimento di omologa, decreto o altro atto giurisdizionale che ne attesti la funzione esecutiva).
- La giurisprudenza non è univoca: alcune pronunce riconoscono protezione agli atti connessi alla separazione anche se non costitutivi delle condizioni essenziali, ma i tribunali valutano caso per caso l'effettiva riconducibilità dell'atto alla negoziazione globale omologata.
- In ovvi casi di dubbio, è consigliabile richiedere parere legale e amministrativo preventivo o predisporre l'atto di vendita come parte formale e omologata della pratica di separazione per minimizzare il rischio di decadenza dall'agevolazione.
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