Sentenza del 09/11/2023 n. 31177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contribuente contestava avvisi di liquidazione dell'imposta di registro e sanzioni relativi al finanziamento soci e alla garanzia fideiussoria enunciati nel decreto ingiuntivo ottenuto da Favonio S.r.l.: deduceva la carenza del presupposto impositivo (sosteneva che la revoca del decreto ingiuntivo avrebbe fatto venir meno l'obbligo proporzionale), la carenza motivazionale degli avvisi, l'erronea applicazione del T.U.R. (art. 22 sull'enunciazione) nonché la qualificazione del finanziamento come fruttifero soggetto a IVA. Ha anche eccepito violazione del contraddittorio e del litisconsorzio necessario per mancata notifica agli altri coobbligati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della contribuente. Ha ritenuto lecita la motivazione per relationem dell'avviso di liquidazione quando l'atto richiamato (decreto ingiuntivo) è conosciuto o conoscibile dal destinatario; ha confermato la possibilità di tassare per enunciazione gli atti (finanziamento e fideiussione) allegati o richiamati nel provvedimento giudiziario, indipendentemente dall'esecuzione del provvedimento monitorio, purché gli elementi essenziali degli atti enunciati risultino individuabili. Ha inoltre dichiarato infondate le doglianze sul litisconsorzio e sul contraddittorio e ha escluso l'ammissibilità di questioni non dedotte in primo grado o in appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese (Euro 2.500,00) e all'ulteriore contributo unificato previsto.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22
Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.
La Corte ha riaffermato la funzione antielusiva dell'art.22: un atto giudiziario che enuncia un contratto non registrato può far scattare l'imposta per enunciazione (anche con sanzioni se il contratto era soggetto a registrazione in termine fisso), a condizione che gli elementi essenziali dell'atto enunciato siano individuabili.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37
Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili ... i decreti ingiuntivi esecutivi ... sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato;
L'art.37 configura l'imposizione sul decreto ingiuntivo esecutivo anche se impugnabile; la revoca definitiva può dare luogo a conguaglio o rimborso, ma l'imposizione sul decreto provvisoriamente esecutivo non è automaticamente esclusa dalla successiva revoca non definitiva.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 54, comma 5
L'avviso di liquidazione deve indicare gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare; la motivazione per relationem è ammissibile se il documento richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 57
L'obbligo di pagamento dell'imposta grava solidalmente sulle parti, ma tale solidarietà non impone necessariamente il litisconsorzio necessario: la notificazione all'ufficio impositore e il processo instaurato nei confronti dell'ufficio possono essere validi anche se non tutti i coobbligati sono chiamati in causa.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 69
Prevede le sanzioni per omessa registrazione; la Corte ha ricordato che se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso sono applicabili anche le relative pene pecuniarie.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Statuto del contribuente: tutela del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'avviso quando il provvedimento richiamato fosse noto al contribuente, in quanto questi ha potuto esercitare efficacemente le proprie difese.
D.P.R. 26 febbraio 1986, n. 917, art. 46
Richiamato dalla contribuente per la presunzione di onerosità (ai fini IVA). La Corte non ha accolto la tesi che la presunzione civilistica di onerosità escluda la tassazione per registro degli atti enunciati: la qualificazione ai fini IVA non impedisce l'imposizione di registro se ricorrono le condizioni dell'art.22.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- La motivazione per relationem dell'avviso di liquidazione è ammissibile se l'atto richiamato è conosciuto o conoscibile dal contribuente; ciò non rende automaticamente nullo l'avviso se il documento non è allegato.
- L'enunciazione in un atto giudiziario può far scattare l'imposta di registro sui contratti enunciati (anche con sanzioni) quando gli elementi essenziali degli atti enunciati sono individuabili e si tratta di atti soggetti a registrazione in termine fisso.
- L'imposizione sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo è prevista dall'art.37: l'eventuale revoca del decreto non elimina automaticamente l'imposta proporzionale, salvo conguaglio o rimborso conseguente a decisione passata in giudicato.
- La solidarietà passiva prevista per l'imposta di registro non implica necessariamente litisconsorzio necessario; il giudizio può essere valido anche se alcuni coobbligati non sono stati chiamati in causa.
- Questioni o censure non sollevate nei gradi precedenti del giudizio (primo grado o appello) sono in genere inammissibili in Cassazione salvo rilevabilità d'ufficio.
- Perché operi la tassazione per enunciazione è necessario che l'atto enunciante contenga un richiamo sufficientemente preciso agli elementi essenziali dell'atto enunciato, tali da permetterne l'individuazione e la registrazione autonoma.
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